Tenda retrattile in centro storico: è lesiva del decoro architettonico?

Solo un elemento con connotati fisici definiti e perduranti appare idoneo ad arrecare “vulnera” apprezzabili ai valori architettonici e artistici

di Redazione tecnica - 22/04/2024

Affinché un elemento estraneo all’immobile principale possa essere considerato lesivo del pregio e del decoro architettonico è necessario che abbia caratteristiche ed effetti di perdurante e stabile immutazione, che vengono connotati in base alla stabilità e fissità dell’elemento aggiuntivo alla struttura principale, nonché considerando la sua proiezione spazio-tempo.

In tale ottica, non è possibile attribuire tali caratteristiche ed effetti ad una tenda retrattile di esigue dimensioni, impiegata al solo scopo di riparo dal sole, che non risulta ancorata né all’immobile né al suolo e che appare di ridottissimo rilievo urbanistico.

Tenda retrattile: quando un elemento aggiuntivo è lesivo del decoro?

A stabilirlo è il TAR Campania con la sentenza del 9 febbraio 2024, n. 983 in accoglimento del ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, che aveva dichiarato abusive due tende retrattili poste a servizio di un locale in pieno centro storico, e impiegate unicamente come elemento di riparo dai raggi solari.

In particolare, l’ingiunzione a demolire si basava sulla violazione dell’art. 49, comma 22 della L.R. n. 16/2004, che ha disposto l’integrazione del comma 13-bis all’art. 5 della L.R. n. 26/2002, imponendo che:

Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l'inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi.

Il TAR chiarisce, a tal proposito, che solo un elemento che abbia connotati fisici definiti e che come tale perduri, appare idoneo ad arrecare “vulnera” apprezzabili ai valori architettonici ed artistici.

In sostanza, il potenziale danno che un corpo estraneo può arrecare al decoro dell’edificio dev’essere valutato in base alle sue caratteristiche di perdurante e stabile immutazione, contestualmente alla sua proiezione spazio-tempo, e tenendo conto sempre dell’effettivo (e non potenziale) impatto lesivo prodotto.

In virtù di ciò, le due tende retrattili oggetto dell’ordinanza non possono essere considerate come nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico.

Tenda retrattile temporanea per solo riparo: l’impatto è nullo

In particolare, le tende contestate risultano realizzate in tela permeabile e dotate di bracci retrattili, appoggiate sopra la porta di ingresso dei locali cui sono a servizio (al di sotto dei vani contenenti i motori dei climatizzatori, e non sulla facciata), e impiegate unicamente al fine di riparare i tavolini dal sole in modo temporaneo.

Rileva in tal caso sottolineare la permeabilità del materiale di cui sono composte le tende che attesta, come sostenuto dal ricorrente, l’impossibilità e l’inutilità di poterle impiegare come elementi di protezione dalla pioggia.

Il locale in questione peraltro risulta ubicato all’interno di un vicolo del centro storico in cui i raggi solari giungono per poche ore al giorno, al di fuori delle quali le tende vengono riavvolte (in due bacchette non installate alla struttura ma meramente poggiate al muro) assumendo una consistenza informe e producendo un impatto, sia ottico che urbanistico, pressoché nullo.

Le tende retrattili dunque non producono incrementi del carico urbanistico né quando sono chiuse né quando aperte, in quanto, anche in quel caso, non risultano ancorate né all’immobile né al suolo.

L’utilizzo del suolo impiegato inoltre è risultato correttamente autorizzato mediante “Permesso per utilizzo temporaneo spazi emergenza covid”, per cui il ricorrente ha dichiarato, nella relazione del tecnico da lui incaricato, che “Ogni elemento di arredo avrà colori omogenei all’ambiente circostante, non saranno installate né mantovane, né chiusure laterali in pvc.

Il TAR non rileva alcuna violazione di quanto inserito nella relazione, come invece sostenuto dall’Ente comunale, che contestava il fatto che solo l’occupazione del suolo fosse stata autorizzata, non l’installazione di tende a copertura dello spazio.

Nessun titolo abilitativo per le tende retrattili

Tali tipologie di tende, tuttavia, viste le esigue dimensioni, i materiali impiegati e l’utilizzo temporaneo e non continuativo che ne viene fatto - tenuto conto anche che nessun elemento è installato in maniera permanente, ma solo appoggiato - non necessitano di essere autorizzate da un titolo abilitativo.

Senza dubbio poi non sono assoggettabili al Permesso di Costruire, in quanto non determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio tale da richiedere il permesso.

Per le ragioni di cui sopra, le opere non risultano produrre alcun impatto in relazione al pregio e al decoro architettonico dell’edificio, e quindi non è condivisibile la contestata violazione dell’art. 49 della legge regionale citata. Da qui l’annullamento del provvedimento di demolizione e il conseguente accoglimento del ricorso.

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