Terzo condono edilizio e vincolo di inedificabilità relativa: nuovo no dal TAR

Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo al ricorrere di alcune condizioni. Il TAR Sicilia le ricorda in una recente sentenza

di Redazione tecnica - 03/10/2023

Gli abusi edilizi realizzati in zona sottoposta a vincolo sono sanabili solo al ricorrere di alcune condizioni e a prescindere  dal fatto che quello imposto sia un vincolo di inedificabilità assoluta o relativa, con buona pace del legislatore siciliano che aveva cercato una “scappatoia” per il condono.

Condono edilizio e vincolo di inedificabilità: nuova sentenza del TAR

Lo evidenzia il TAR Sicilia nella sentenza del 15 settembre 2023, n. 2371, con la quale confermato la legittimità del provvedimento di diniego di condono edilizio di un garage, costruito in zona sottoposta a vincolo, per improcedibilità della domanda-

Secondo il ricorrente, non si poteva invocare l’art. 32, comma 43, della l. n. 326/2003 (realtivo a opere su aree sottoposte a vincolo), dato che si trattava solo di vincolo “relativo”, tale, dunque, da non impedire che possa ottenersi la concessione in sanatoria. Inoltre, la mancata impugnazione del “silenzio” della Soprintendenza non potrebbe pregiudicare l’azione proposta al TAR, dato atteso che il c.d. silenzio rifiuto di cui al sopra citato art. 32 sarebbe espressione dell’inerzia dell’amministrazione.

Opere abusive in zona vincolata: le condizioni per la sanatoria

Nel respingere il ricorso, il TAR ha preliminarmente ricordato che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni».

L’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326/2023, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 (cd. “Primo Condono Edilizio”), le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza sono insanabili, seguendo quanto previsto dalla disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
  •  che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  •  che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
  • che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Terzo Condono Edilizio e abusi in zona vincolata: l’illegittimità della norma siciliana

Il TAR ha anche evidenziato che la recente sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2022, n. 252, Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021 (“1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 - ha chiarito che:

  • l’articolo dichiarato incostituzionale richiama espressamente l’art. 32 del D.L. n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità. Di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta»;
  • in questa direzione si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la legge reg. Sicilia n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
  • va quindi escluso che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare «tra le possibili varianti di senso del testo originario» dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
  • per altro assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).

Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, risulta chiaro che l’opera non avrebbe potuto essere condonata.

Il silenzio assenso non è invocabile senza possibilità di condono

Conclude il TAR che alla non condonabilità dell’opera consegue che nessun silenzio assenso è predicabile nel caso in esame, considerato anche che, in generale in materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso.

Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa qualora l’istanza di condono non possegga, come in questo caso, i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

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