Tettoia in condominio: occhio al regolamento

Senza entrare nel merito della legittimità urbanistica del manufatto, la Corte di Cassazione sottolinea il peso di eventuali prescrizioni nel regolamento condominiale

di Redazione tecnica - 16/09/2023

Nella realizzazione di una tettoia non bisogna tenere conto soltanto delle prescrizioni del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e del titolo edilizio necessario per la sua installazione, ma anche di eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nel regolamento condominiale.

Tettoia e regolamento condominiale: l'ordinanza della Cassazione

La conferma arriva con la recente ordinanza del 13 settembre 2023, n. 26424 della Corte di Cassazione, che ha rinviato a nuovo giudizio la controversia tra un condominio e i proprietari di un appartamento che avevano realizzato una tettoia in legno a sostituzione della tenda consentita per le verande del palazzo, in violazione del regolamento condominiale.

Gli ermellini hanno infatti cassato la sentenza della Corte d'appello che affermava che il regolamento condominiale non avrebbe limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino, così che, “non avendo l'installazione recato nocumento al decoro architettonico dello stabile”, aveva rigettato la richiesta del Condominio.

Di diverso avviso quindi la Cassazione, specificando che, a prescindere dal riferimento al permesso di costruire e alla autorizzazione paesaggistica (cui la sentenza impugnata non fa riferimento, limitandosi alla questione della violazione del regolamento condominiale), la tettoia non poteva essere realizzata.

Le indicazioni nel regolamento condominiale

Secondo il regolamento condominiale, "ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché l'estetica e/o l'omogeneità del nel suo complesso", specificando anche tipologia e colore di ombrelloni e tende utilizzabili.

Di conseguenza, concludono i giudici di piazza Cavour, non si può affermare che il regolamento condominiale non abbia limitato le facoltà del condominio, quando invece ha dato delle prescrizioni specifiche sulla possibile installazione di elementi sulle terrazze, prescindenti dalla legittimità urbanistica degli interventi, ma relative al decoro e alla stabilità dell’edificio.

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