Tettoia e pergolato: attenzione alle differenze

La natura precaria o “leggera” della struttura può fare la differenza nella definizione di un manufatto

di Redazione tecnica - 21/02/2022

Tra luci e ombre (è il caso di dirlo), i contenziosi su tettoie e pergolati sono uno degli argomenti più dibattuti in sede di giustizia amministrativa. Torna a parlarne il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 770/2022inerente una lunga vicenda su una tettoia abusiva, trasformata in pergolato.

Tettoia abusiva e trasformazione in pergolato: la sentenza del Consiglio di Stato

La questione nasce nel momento in cui il proprietario di un terreno si era impegnato, per la costruzione di un edificio residenziale, a demolire alcuni fabbricati accessori presenti nell’area per reperire la volumetria necessaria, in quanto la costruzione del fabbricato aveva esaurito interamente la capacità edificatoria del fondo. Aveva però mantenuto integri una tettoia e un ripostiglio, che sono così divenuti abusivi per superamento della volumetria disponibile.

Su questi manufatti era stato inizialmente ottenuto il condono edilizio e poi un titolo edilizio per la demolizione e ricostruzione: a seguito del ricorso di una vicina, questi provvedimenti erano stati annullati dal Consiglio di Stato e il Comune ne aveva ingiunto la demolizione. Il proprietario aveva quindi ottemperato all'ordine, lasciando però i pilastri della tettoia e chiedendo il permesso di costruire per un pergolato su cui installare dei pannelli fotovoltaici

La vicina si è opposta a questi interventi, precisando che dato che l’ordine di demolizione non era stato ottemperato e che il Comune avrebbe dovuto acquisire l’area di sedime.

Demolizione delle opere abusive

Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione al proprietario della tettoia: la diffida a demolire era stata ottemperata, dato che il manufatto era stato privato della funzionalità tecnica e economica che ne caratterizzavano e ne giustificavano l’esistenza; inoltre era stato ridotto ad elementi che non lo rendevano più riconoscibile come fabbricato e quindi irrilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Per altro, i manufatti oggetto dal provvedimento sanzionatorio non erano ex se illegittimi e abusivi, ma lo erano in quanto la loro esistenza aveva determinato il superamento del limite volumetrico consentito nella zona per effetto della costruzione del fabbricato principale. Come aveva già stabilito correttamente il giudice di primo grado, essi potevano essere sostituiti con altri conformi alla normativa di zona; inoltre sarebbe stato troppo oneroso per il controinteressato, oltre che non necessario e sporporzionato, che l’autore dell’abuso dovesse subire un aggravio ulteriore, consistente nella radicale inutilizzabilità dei materiali del vecchio manufatto.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, non era irragionevole che il soggetto, entro i termini previsti dall’ordinanza, potesse privare le opere abusive della loro funzionalità e riconoscibilità per sottrazione di elementi essenziali, presentando nel contempo un titolo edilizio (la CILA) per realizzare i nuovi interventi in virtù della nuova disciplina urbanistica.

Costruzione pergolato è intervento di edilizia libera

Inoltre, come previsto dal regolamentoo edilizio comunale, il pergolato era realizzabile, a differenza della tettoia: la norma infatti "in deroga agli indici edilizi delle nuove costruzioni, consente la realizzazione di pergolati, gazebo e manufatti assimilabili, purché la superficie non superi i 16 mq per ogni unità immobiliare, e si tratti di strutture leggere (legno o ferro), aventi copertura in materiali che ne garantiscano la permeabilità, e libere su tutti i lati, o almeno su un lato se poste in aderenza a fabbricati.

Per residualità, le opere minori che determinano una trasformazione permanente del territorio senza essere considerate nuove edificazioni ai fini dell’applicazione degli indici edilizi ricadono nella disciplina della CILA ex art. 6-bis del DPR 380/2001 (Interventi in edilizia libera).

Il concetto di struttura leggera

Tale concetto di struttura leggera non corrisponde a quello di struttura poco robusta o precaria. Anche i pergolati presuppongono un’utilizzazione in sicurezza per un tempo indeterminato, e dunque possono essere realizzati con materiali in grado di sopportare pesi significativi, e avere un saldo ancoraggio al suolo.

Come sottolinea il Consiglio, la distinzione di una tettoia da un pergolato, in disparte il materiale utilizzato per la realizzazione, è la sua permeabilità agli agenti atmosferici. Quindi la nozione di pergolato, quale manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso e facilmente amovibile non cambia se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, per cui gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell'acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti.

Infine, la permeabilità agli agenti atmosferici ne ha fatto una struttura diversa dalla tettoia e appunto configurabile come pergolato, per cui secondo il regolamento edilizio, basta una CILA.

Il ricorso è stato quindi respinto: l'ordine di demolizione era infatti stato ottemperato, perché la tettoia non esisteva più da un punto di vista tecnico e funzionale e i pilastri erano stati lasciati solo con la finalità di realizzare un pergolato, struttura invece consentita perché ricadente nel regime di attività di edilizia libera.

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