Tettoie: occhio alle distanze minime

Nel calcolo delle distanze minime tra le costruzioni vanno considerate le tettoie? Lo chiarisce il Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 11/09/2023

L'allegato A all'intesa 20 ottobre 2016 definisce le tettoie come elementi edilizi di copertura di uno spazio aperto, sostenute da una struttura discontinua e adibite ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Tettoia: cos'è e titolo edilizio

Sostanzialmente la tettoia:

  • è una struttura aperta su tre lati che integra la struttura principale;
  • può essere utilizzata come riparo;
  • aumenta l'abitabilità dell'immobile.

Come ribadito anche dalla Cassazione (v. sentenza 14 gennaio 2021, n. 1277), per la costruzione di una tettoia, venendo completamente a mancare il concetto di precarietà, è necessario ottenere il permesso di costruire.

Nel caso in cui la tettoia viene realizzata senza titolo, in presenza delle condizioni previste dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, è possibile presentare istanza di accertamento di conformità per ottenere il titolo in sanatoria. Ma, come per il titolo ordinario, anche per la sanatoria è necessario fare molta attenzione alle distanze tra la tettoia ed eventuali altri manufatti adiacenti.

Tettoia e distanze: interviene il Consiglio di Stato

Lo conferma il Consiglio di Stato con la sentenza 30 agosto 2023, n. 8035 che ci consente di approfondire il tema relativo alle distanze minime.

La questione nasce dal diniego di un'Amministrazione sull’istanza ex art.36 (accertamento di conformità) presentata per una tettoia in legno a copertura di un terrazzo, realizzata in difformità rispetto alla DIA, perché posta una distanza inferiore a 10 metri dal fabbricato prospiciente, in contrasto con le NTA.

Secondo l'appellante, il rispetto delle distanze minime fra i fabbricati avrebbe presupposto che vi fossero due pareti in muratura a fronteggiarsi, mentre in questo caso era presente, da un lato, la muratura del palazzo di fronte, mentre dall’altro vi sarebbe stata solo la tettoia.

Di diverso avviso il Consiglio: la distanza tra edifici si misura sullo spazio che intercorre tra i rispettivi muri perimetrali, calcolato sul filo di fabbricazione. Quest’ultimo comprende il perimetro esterno delle murature “con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di m. 1.50; in caso di maggior sporgenza la superficie coperta sarà conteggiata sull’intera proiezione”. La norma quindi ritiene che quando la tettoia sporga per una lunghezza superiore a mt.1,50, prolunga il cd. “filo del fabbricato”, e rileva nel calcolo delle distanze.

In questo caso, considerato che si trattava di una tettoia aggettante per circa 3,50 metri, era sicuramente destinata ad incidere sul calcolo della linea perimetrale dell’edificio, ai fini del calcolo delle distanze.

Calcolo distanze tra edifici: la differenza con le verande

Nella sentenza si specifica anche che la tettoia fa riferimento a un regime giuridico diverso da quello delle verande, spiegato dal differente rapporto architettonico-strutturale che queste ultime presentano con l’edificio nel quale sono realizzate.

Infatti, secondo l’uso del linguaggio comune, si intende per veranda un volume ricavato dalla chiusura di balconi pre-esistenti, senza aumentarne la sporgenza e senza dunque alterare la sagoma del fabbricato. Esse non possono incidere sulla linea perimetrale del fabbricato, motivo per cui sono escluse dalla regola prevista per gli elementi aggettanti.

Ovviamente, qualora si creassero nuovi volumi sporgenti “verandati”, a essi andrebbe applicata pure, tra le altre, la disciplina delle distanze.

Abusi edilizi e accertamento di conformità: il silenzio rigetto

Infine, il caso è stato motivo per ribadire come la doverosità dell’intervento dell'Amministrazione renda implicito l’interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, trattandosi di un’opera edificata in assenza titolo edilizio, senza necessità che lo stesso sia esplicitato o particolarmente motivato, persino quando sia intercorso un notevole lasso di tempo tra la realizzazione dell’illecito e l’ordine di demolizione.

Per altro, il diniego è stato espresso a seguito della presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art.36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, concludono i giudici, in tema di motivazione, ammette persino il silenzio-rigetto.

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