Tettoie, sopraelevazioni e verifiche sismiche: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si esprime sulla necessità di verifica sismica ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 380/2001 e delle Norme Tecniche per le costruzioni per le tettoie configurate come sopraelevazioni

di Redazione tecnica - 10/04/2021

Quando si parla di "tettoie" bisogna fare molta attenzione perché se costruita sul lastrico solare del fabbricato devono essere considerate "sopraelevazioni". Con tutto quello che ne consegue.

Tettoie e Sopraelevazioni: la sentenza del Consiglio di Stato

Un argomento delicato che era già stato trattato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 5732 del 15/06/2018 e n. 121 del 07/01/2019) che aveva confermato la "possibilità" per una tettoia di configurarsi come sopraelevazione. Concetto ripreso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2563 del 26 marzo 2021 che ci consente di approfondire nuovamente l'argomento.

Nel nuovo caso oggetto del giudizio del Consiglio di Stato, viene proposto ricorso per l'annullamento di una decisione del TAR che aveva confermato l'operato del Comune che aveva ordinato la demolizione e rimessione in pristino dei luoghi. Era, infatti, stata contestata la realizzazione di una tettoia sul lastrico solare che avrebbe determinato un aumento dei carichi in grado di produrre un impatto diretto sulla struttura da un punto di vista della sicurezza sismica.

Speciale Testo Unico Edilizia

Sopraelevazioni e Testo Unico Edilizia

Come evidenziato dal TAR, concetto confermato anche dai giudici di Palazzo Spada, la disciplina di cui all’art. 90 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) non fornisce una definizione di sopraelevazione, tale da importare necessariamente il concetto di creazione di superficie abitabile. Tuttavia, tale accezione è fatta propria dalla giurisprudenza, alla luce dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), per il quale al capitolo 8.4.3 si afferma che "L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: a) sopraelevare la costruzione" e che "Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a)".

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata sull'argomento, è possibile configurarsi la nozione di superficie abitabile anche in presenza di tettoie che, per la loro tipologia costruttiva e per il carattere della stabilità, potessero essere utilizzate a tal fine. Considerazione confermata dalla Cassazione sulla riconduzione implicita di una tettoia al concetto di sopraelevazione.

La valutazione della sicurezza

Proprio per questo, ai sensi dell'art. 90 del Testo Unico Edilizia e del capitolo 8.3 delle Norme Tecniche per le costruzioni andava attivato il procedimento di valutazione della sicurezza.

Ricordiamo, infatti, che la valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

  • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
  • provati gravi errori di progetto o di costruzione;
  • cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
  • esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
  • ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;
  • opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Nel caso di specie, non solo si era operato un cambio di destinazione d'uso, ma era stata realizzata una sopraelevazione che avrebbe necessitato di intervento di adeguamento della costruzione.

© Riproduzione riservata