Valutazione offerte di gara: no a criteri irragionevoli

L'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte rientra nell'ambito della discrezionalità della SA, suscettibile di sindacato giurisdizionale in caso di criteri non trasparenti o intellegibili

di Redazione tecnica - 27/05/2023

L’attribuzione di un punteggio premiale all’operatore economico che abbia già gestito il servizio per la stessa stazione appaltante viola i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, pregiudicando la possibilità di una concorrenza effettiva.

Valutazione requisiti dell'operatore: no a criteri irragionevoli

Lo ricorda il TAR Lombardia con la sentenza n. 1264/2023, con la quale ha accolto il ricorso presentato contro una scuola che aveva aggiudicato un servizio a un operatore sulla base di criteri premiali irragionevoli e discriminanti.

Nel giudicare il caso, il giudice ha preliminarmente ricordato che la questione non riguardava clausole immediatamente escludenti ma di clausole incidenti sulla valutazione dell’offerta.

Per clausole direttamente ed immediatamente escludenti, si intendono infatti quelle che determinino la radicale impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale, quando la legge di gara contenga disposizioni abnormi che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, la formulazione di un'offerta consapevole. Solo in questi casi, la posizione dell'operatore economico può ritenersi immediatamente lesa dall'adozione delle clausole del bando e l'interesse all'impugnativa si configura come concreto ed attuale.

In questo caso invece, spiega il giudice amministrativo, le due clausole gravate - che prevedevano l’attribuzione di punteggi premiali alla “continuità di gestione” e alla “gestione diretta da parte del titolare” - non rientravano tra le clausole immediatamente escludenti: esse non incidevano sulle possibilità di presentazione dell’offerta ma solamente sulla valutazione della stessa e non erano dunque tali da precludere la partecipazione alla gara.

Criteri di valutazione offerta: l'ambito discrezionale della SA

L'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte rientra nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione e questo ambito è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, ovvero - come accaduto nel caso di specie - della scelta di criteri non trasparenti o intellegibili.

L’attribuzione di un punteggio premiale all’operatore che ha già gestito il servizio viola infatti i principi di libera concorrenza e non discriminazione e parità di trattamento, pregiudicando la possibilità di una concorrenza effettiva (art. 30 e art. 95, d.lgs. n. 50/2016).

Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione e dichiarato inefficace il contratto stipulato: il criterio in questione ha premiato l’esperienza di chi ha già gestito il servizio oggetto della procedura di gara presso la stessa SA, attribuendo una illegittima posizione di vantaggio, in palese violazione dei principi generali di tutela della par condicio, dell'imparzialità e della massima concorrenza e trasparenza che devono governare le procedure di evidenza pubblica.

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