Veranda in balcone: non basta una SCIA

Il Tar Calabria ricorda che la veranda in balcone costituisce aumento volumetrico e necessita di un permesso di costruire

di Redazione tecnica - 01/12/2021

Veranda in balcone: difficile trovare edifici dove non sia stato fatto quello che il Tar Calabria, con una recente sentenza, la n. 1976/2021, ha ribadito essere un aumento planovolumetrico soggetto a permesso di costruire in sanatoria.

Veranda in balcone: necessario il permesso di costruire

La questione nasce a seguito del diniego di SCIA in sanatoria da parte di un’amministrazione,con diffida alla non prosecuzione delle opere e alla rimozione di quelle realizzate, relativamente a delle verande abusive costruite su balconi. Esse infatti, secondo quanto sottolineato dall’ufficio tecnico, "presentano le caratteristiche di locali chiusi e costituiscono quindi aumento volumetrico in violazione del regolamento edilizio comunale, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico per l’Edilizia) e della normativa statale, regionale e comunale in materia urbanistica ed edilizia".

TAR: la veranda crea aumento volumetrico

Il Tar nel merito ha ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, per cui le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire: “si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto”.

In proposito, il TAR ricorda che, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

La veranda non è una pertinenza e non contano i materiali utilizzati

Inoltre va escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una "pertinenza" in senso urbanistico: “la veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie".

Non contano nemmeno i materiali utilizzati: “né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico”.

Di conseguenza il provvedimento di diniego di SCIA in sanatoria è stato correttamente disposto, perché le opere realizzate, consistenti nell’apposizione di vetrate su struttura leggera di alluminio anodizzato avvitati alla muratura esistente del fabbricato, rappresentano interventi necessitanti il permesso di costruire, non sanabili dunque mediante la presentazione di semplice SCIA.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che, dato una veranda costruita in un balcone costituisce aumento volumetrico, essa necessita di permesso di costruire e una SCIA non è sufficiente come titolo abilitativo.

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