Vetrate panoramiche in edilizia libera con il Decreto Aiuti-bis

Nella conversione in legge del Decreto Aiuti-bis è stato ampliato il ventaglio di interventi di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001

di Redazione tecnica - 15/09/2022

Nuove modifiche al Testo Unico Edilizia arrivano da un provvedimento d'urgenza. Questa volta tocca agli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 che si arricchiscono di una novità, come prevede il nuovo art. 33-quater aggiunto al Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) in sede di conversione in legge.

Decreto Aiuti-bis: la conversione in legge

Attenzione: l'aggiunta è stata inserita e approvata dal Senato il 13 settembre 2022 e dovrà ancora ricevere il via libera della Camera dei Deputati e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. L'idea generale è, però, che il passaggio all'altro ramo del Parlamento sia solo una mera formalità.

Se così fosse, sarebbe dato il via libera ad una modifica dell'art. 6, comma 1 del Testo Unico Edilizia con l'inserimento tra gli interventi di edilizia libera di quelli per la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA.

Le caratteristiche delle VEPA per l'edilizia libera

Come previsto dalla nuova lettera b-bis) aggiunta al comma 1 dell'articolo 6, queste vetrate dovranno essere dirette ad assolvere a "funzioni temporanee":

  • di protezione dagli agenti atmosferici;
  • di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
  • di riduzione delle dispersioni termiche;
  • di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio.

Tali elementi:

  • "non dovranno configurare spazi stabilmente chiusi" con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo (in cui sono indicate almeno 7 definizioni di superficie), che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • dovranno favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Una formulazione per la quale prevediamo tanti nuovi contenziosi in ambito edilizio (come se fossero già pochi).

© Riproduzione riservata