Gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza: Circolare VVFF

Dai Vigili del Fuoco la Circolare 19 ottobre 2021 con i primi chiarimenti sul Decreto del Ministero dell’interno 2 settembre 2021

di Redazione tecnica - 02/11/2021

In riferimento al decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare 19 ottobre 2021, prot. 15472 avente ad oggetto «DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti».

I chiarimenti dati dalla circolare

Con la cirolare in argomento vengono dat dettagliati chiarimenti in riferimento:

  • al piano di emergenza (art. 2 del D.M. 2/09/2021)
  • all’informazione e formazione dei lavoratori (art. 3 del D.M. 2/09/2021)
  • alla designazione, formazione, abilitazione  ed  aggiornamento degli addetti antincendio (artt. 4 e 5 del D.M. 2/09/2021)
  • ai requisiti dei docenti (art. 6 del D.M. 2/09/2021)

Informazione e formazione dei lavoratori

Nella circolare è, poi, ricordato che il provvedimento che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 4 ottobre 2022 , fornisce le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:

  • Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
  • Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
  • Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
  • Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
  • Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

Piano di emergenza

Relativamente al Piano di emergenza di cui all’articolo 2, nella circolare è precisato che l'articolo 2 regola l'obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati Allegati I e II, specificando l'obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:

  1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  2. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  3. luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

È precisato nella circolare che:

  • una delle principali novità introdotte dal decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività (lettera b) elenco puntato);
  • per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche);
  • i contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell'Allegato II.
  • il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

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