Vincolo autostradale e abusi edilizi: nessuna deroga per la sanatoria

La fascia di rispetto prevista dal vincolo di inedificabilità assoluta non può essere disapplicata in alcun modo

di Redazione tecnica - 26/07/2022

Il vincolo autostradale, che non permette l’edificazione entro la cosiddetta fascia di rispetto, ha carattere assoluto e inderogabile, motivo per cui gli edifici costruiti al suo interno non possono essere sanati.

Vincolo autostradale e sanatoria edilizia: ANAS può concedere il nulla osta?

Lo conferma di Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la sentenza n. 773/2022, relativa al ricorso contro il diniego di nulla osta per la sanatoria edilizia espresso da ANAS.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato richiesta in sanatoria nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985 (Primo condono edilizio), inviando ad ANAS apposita richiesta di rilascio nulla osta, sul presupposto che l’apposizione del vincolo sarebbe stata successiva alla realizzazione dell’edificio, risalente al 1968, ragion per cui la sanatoria non ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 33 l. n. 47/1985 (relativo ai c.d. vincoli di inedificabilità preesistenti alla realizzazione dell’opera), bensì nella diversa disciplina risultante dal combinato disposto dei commi 8 e 10 dell’art. 23 l.r. n. 37/1985 (corrispondente all’art. 32, comma 2, lettera C, della l. n. 47/1985), secondo le quali l’ANAS può e deve concedere il suo nulla osta quando accerti l’insussistenza di minaccia alla sicurezza del traffico.

Sanatoria entro fascia di rispetto autostradale: la sentenza del Consiglio di Giustizia

Preliminarmente, il C.G.A.R.S. ha ricordato che quando in tema di sanatoria edilizia rileva la data di edificazione dell’opera, è onere della parte istante provare il dato temporale cui ancorare le conseguenze giuridiche favorevoli. In questo caso la data di edificazione non è stata provata correttamente, dato che le aerofotogrammetrie testimoniano l’edificazione dal 1975, ossia quando il vincolo autostradale, risalente al 1970, già esisteva. 

Come spiegano i giudici, sull’area vigevano quindi sicuramente i vincoli di cui all’art. 9 della legge n. 729/1961 (dapprima parzialmente abrogato dall’art. 231 d.lgs. n. 285/1992 e successivamente abrogato dall’art. 24 d.l. n. 112/2008) il quale prevede, in particolare, che: “lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare” (comma 1).

Sul punto il Consiglio ha ricordato precedenti pronunce del Consiglio di Stato:

  • “quanto alla natura dei vincoli stradali (ed, in particolare, autostradali) la giurisprudenza, con interpretazione che si condivide, ha già avuto modo di affermare che si tratta di vincoli di inedificabilità assoluta”;
  • “il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 e dal d.m. lavori pubblici 1 aprile 1968, non può essere inteso come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale”;
  • “trattandosi di vincolo assoluto permanente, non occorre alcuna particolare motivazione che si faccia carico della situazione in concreto. In tale ipotesi è sufficiente la verifica della violazione del limite di distanza dalla strada, atteso che l’atto di diniego si prefigura come un atto vincolato”.

In questo caso, il vincolo sussisteva perché la costruzione dell’autostrada era concretamente prevista e programmata. Per attualizzare il vincolo non è infatti richiesto che venga posta “la prima pietra” della futura autostrada essendo sufficiente, come prevede testualmente l’art. 9 della l. n. 729/1961 che l’opera pubblica sia prevista in progetti approvati. In questo caso, il progetto era già stato approvato nel 1960.

Di conseguenza, dato che l’immobile abusivo è stato realizzato dopo l’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta, non era possibile concedere il chiesto nulla osta all’ANAS: si deve infatti applicare l'art. 33 co. 1 della legge n. 47/1985 a norma del quale la fascia di rispetto autostradale comporta il vincolo di inedificabilità assoluta.

Necessaria la doppia conformità

Non solo: considerato che per giurisprudenza pacifica il provvedimento che concede il titolo in sanatoria deve essere adottato alla stregua delle norme vigenti nel momento dell’adozione, in base alle nuove disposizioni che regolano la materia il provvedimento richiesto non potrebbe comunque essere rilasciato alla parte istante perché la fascia di rispetto ammonta a 30 metri.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del diniego di nulla osta dell’ANAS finalizzato alla concessione di sanatoria edilizia.

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