Violazione norme antisismiche: niente accertamento di conformità

I reati pregiudicanti la staticità degli edifici rimangono perseguibili fino a che il responsabile non presenti denuncia lavori, progetto e autorizzazione sismica

di Redazione tecnica - 11/05/2022

La violazione della normativa antisismiche e sulle opere in conglomerato cementizio rappresenta un reato per cui non è previsto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (testo unico edilizio), perché si tratta di un pregiudizio riguardante la staticità degli edifici.

Violazione norme antismiche: la prescrizione non è prevista

A confermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17190/2022 inerente il ricorso contro la condanna per i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), relativi alla mancata denuncia inizio lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, oltre che della mancata autorizzazione sismica.

L'intervento edilizio, consistente nella realizzazione di una veranda senza lavori sulla struttura portante, secondo la ricorrente rientrava nel dieci per cento della volumetria complessiva del manufatto, percentuale fissata dalla legge regionale n. 19/2009 in tema di edilizia libera; inoltre l’intervento era rispettoso della normativa antisismica.

Non solo: l’eventuale reato sismico sarebbe andato in prescrizione perché era stato accertato oltre 5 anni prima.

Reati sismici e permesso di costruire in sanatoria: la sentenza della Cassazione

Nell’affrontare la questione, la Cassazione ha precisato che la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, perché questa materia attiene alla sicurezza statica degli edifici. In quanto tale, essa rientra nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost.

Non solo: in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.

Come spiegano gli ermellini, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio. Peraltro, non trattandosi di reati meramente formali, rileva la circostanza che il manufatto oggetto di sanatoria fosse in regola con i calcoli antisismici.

Prescrizione reati sismici: il no degli ermellini

Per quanto riguarda la prescrizione del reato, è stata evidenziata la mancanza di certezza - benché l'imputato fosse onerato della relativa prova - sull'epoca di ultimazione dell'intervento edilizio, per il quale mancavano le comunicazioni previste in tema di disposizioni antisismiche, laddove tra l'altro per ultimazione si intende la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni.

Sul punto, i giudici hanno ricordato che i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione sismica hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la violazione delle norme previste dal Testo Unico Edilizia in materia di costruzioni in zone sismiche, reati che non vanno in prescrizione fino a quando il responsabile non provveda alla loro rimozione.

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