Whistleblowing: ANAC avvia un'indagine sulla disciplina

A disposizione dei soggetti chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione un questionario online per evidenziare eventuali problemi nell'applicazione del d.Lgs. n. 24/2023

di Redazione tecnica - 05/12/2023

La nuova disciplina sul whistleblowing è entrata in vigore lo scorso marzo con il d.Lgs. n. 24/2023 e tra pochi giorni vedrà realizzarsi un ulteriore step, con l’applicazione delle disposizioni sull'istituzione di canali interni per le segnalazioni anche per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra i 50 e i 249 lavoratori.

Whistleblowing: il questionario ANAC sulla nuova normativa

Una normativa non sempre di facile applicazione e con alcune criticità rilevate dalle Amministrazioni, dalle aziende private, oltre che dagli stessi segnalatori.

Proprio per questo motivo, ANAC ha avviato un monitoraggio attraverso un questionario da sottoporre ai soggetti chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione all’interno delle proprie amministrazioni/enti. 

L’indagine è anonima e prevede la risposta ad alcune domande obbligatorie su tematiche di particolare rilevanza, il questionario può essere compilato online e inviato fino a venerdì 22 dicembre. I contributi e le risposte saranno di supporto ad ANAC per fornire orientamenti di carattere generale anche con riferimento ai canali interni di segnalazione.

La disciplina sul whistleblowing

Il d.Lgs del 10 marzo 2023, n. 24 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2023, per diventare efficace dal 15 luglio 2023.

Le disposizioni si applicano ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

A partire dal 17 dicembre 2023 anche le aziende private che hanno impiegato in media, nell'ultimo anno, fino a 249 lavoratori, devono istituire un canale interno di segnalazione. Fino ad allora i soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo, continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava anche sui seguenti soggetti del settore pubblico:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. n. 165/2001;
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.Lgs. n. 50/2016;
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Quali segnalazioni fare

È possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Per effettuare le segnalazioni si possono usare i seguenti canali:

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

ANAC specifica che:

  • le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
  • i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione;
  • le segnalazioni devono essere adeguatamente motivate ed effettuate secondo le modalità previste dall'Autorità.

La definizione di ritorsione

Di contro, altrettanto rilevante è la definizione di ritorsione, ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere a seguito della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Tra i comportamenti ritorsivi Anac elenca:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  •  il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione legata a essa;
  • le note di merito o referneze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; 
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, se esisteva una legittima aspettativa a detta conversione; 
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; 
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; 
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso; 
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le sanzioni previste dalla disciplina

Rilevanti le sanzioni che ANAC può erogare e che prevedono:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza; 
  • da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertata la mancata istituzione di canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; 
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
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