STOP ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL CONDONO

Nella Regione Campania, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 49/2006 che ha dichiarato, tra le altre, anche l'illegittimità della legge campana sul co...

24/02/2006
Nella Regione Campania, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 49/2006 che ha dichiarato, tra le altre, anche l'illegittimità della legge campana sul condono edilizio, si torna ad applicare la legge nazionale 191/2004, più permissiva rispetto alla norma censurata ed è escluso che vengano riaperti i termini per la presentazione delle domande.

Nella regione Campania la legge è stata interamente bocciata perché emanata dopo il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dalla legge 191 del 30 luglio 2004.
In conseguenza tornano in vigore i limiti più permissivi previsti dalla legislazione statale.

Per esempio diventerebbero condonabili tutti gli interventi conformi alle previsioni della legge 24 novembre 2003, n. 326 (fino a 750 metri cubi per singola richiesta) su costruzioni complessivamente maggiori (3000 metri cubi invece dei precedenti 300), anche in rapporto alla volumetria preesistente (consentendo il 30% di quella originaria in luogo del 15% previsto dalla Regione) e decadono, quindi, i limiti più severi che erano stati posti dalla Regione a tutela dei vincoli ambientali.

Le istanze presentate quindi tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004 dovranno ora essere valutate non più in base ai parametri regionali (ormai decaduti per effetto della sentenza) ma in base a quelli della legge nazionale, più permissivi.

Color che, invece, non hanno presentato domanda di sanatoria perché, nel dicembre 2004 ritenevano di essere fuori dai parametri regionali, non possono sperare in una riapertura dei termini a causa del motivo di bocciatura della legge regionale stessa che non consente il varo di una nuova legge locale perché la stessa sarebbe, sempre, tardiva.

Ovviamente i dinieghi al condono, già emessi e motivati sull'eventuale eccedenza del volume abusivo, dovranno essere rivisti e riemessi.
E soltanto coloro i quali, pur essendo al di fuori dei limiti volumetrici regionali, avevano presentato la domanda di sanatoria entro il mese di dicembre 2004 potranno rallegraesi perché con la bocciatura della legge regionale potranno beneficiare della maggire elasticità della legge nazionale.
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