STRETTA AGLI SCONTI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E del 16 febbraio scorso, torna sull'argomento dell'agevolazione prima casa, relativa alle aree di pertinen...

20/02/2006
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E del 16 febbraio scorso, torna sull'argomento dell'agevolazione prima casa, relativa alle aree di pertinenza, già precedentemente affrontato con la circolare 38/E del 12 agosto 2005.
E' possibile estendere l'agevolazione prima casa anche alle “aree scoperte” di pertinenza soltanto a condizione che le stesse aree siano “graffate” al bene principale e cioè che siano censite al catasto urbano unitamente al bene stesso.

In mancanza di tale requisito le aree in questione non possono essere considerate, ai fini dell'agevolazione prima casa, “pertinenza” di un fabbricato urbano, anche se destinate al servizio dello stesso.

Il criterio della “graffatura” adottato dalla Agenzia delle entrate per definire come pertinenza di un fabbricato l'area scoperta è diverso dal criterio utilizzato per definire come pertinenza le cantine (categoria C/2), le autorimesse (categoria C/6) e le tettoie e posti auto (categoria C/7) ed infatti per quest'ultimi, ovviamente, non occorre nessuna “graffatura” ma per ottenere l'agevolazione prima casa, relativamente agli stessi, viene posto soltanto un limite quantitativo individuato in non più di una unità classificata nelle precedenti categorie.

In verità vale la pena precisare la “graffatura”, nel caso di aree, non incide sulla sussistenza del rapporto di pertinenzialità ma semplicemente lo certifica senza, tuttavia escludere che tra due beni non “graffati” possa, comunque sussistere una relazione di pertinenza.
La “graffatura” è un elemento cartografico mentre la pertinenzialità, così come è possibile rilevare nell'articolo 817 del Codice civile, è, invece, il rapporto che lega un bene secondario ad un bene principale in ragione della destinazione del primo a essere elemento di ornamento o di servizio dell'altro.
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