REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 304 recante: “ Regolamento di semplificazio...

13/03/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 304 recante: “ Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26)”.

Con il decreto in argomento viene soppresso il comma 6 dell'articolo 30 del DPR n. 380/2001 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e, quindi, nel caso di trasferimenti di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati non è più necessario che i notai trasmettano copia dell'atto al dirigente o responsabile del competente ufficio de comune ove è sito il terreno.

All'articolo 2 del DPR è poi precisato che i notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.
Qualora, poi, sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta
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