Zone sismiche e Norme tecniche per le costruzioni: nessuna deroga alle Regioni

Nelle zone sismiche le Regioni non possono venir meno all'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008, la cui deroga spetta ...

27/07/2012
Nelle zone sismiche le Regioni non possono venir meno all'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008, la cui deroga spetta soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 201 del 20 luglio 2012 che, sulla base del suddetto principio, ha censurato e dichiarato illegittima una legge delle Regione Molise.

In particolare, l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 16 settembre del 2011, ha il seguente contenuto: "Qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20 per cento e trasversali superiori al 15 per cento deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica planimetrica che comporti la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica architettonica che comporti un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche che restano al di sotto o nell'ambito dei limiti previsti nel presente comma comportano, nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori, l'obbligo del deposito della verifica strutturale".

Dunque, la legge regionale, imponendo l'obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori al 20%, avrebbe introdotto una deroga alla disciplina statale riguardante le zone sismiche, violando il principio fondamentale previsto dall'art. 88 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) secondo il quale:
"Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, (...), dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici".

A sostegno della tesi, la Corte Costituzionale ha richiamato le sentenze n. 254/2010 e n. 182/2006, le quali hanno riconosciuto che l'art. 88 citato costituisce espressione di un principio fondamentale ed hanno stabilito che il complesso delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche costituisce una normativa unitaria per tutto il territorio nazionale.

In definitiva, le previsioni dettate dalle norme tecniche non sono derogabili da parte delle Regioni. Il punto 8.4.1, lettera c), di tali norme tecniche, relativo alle costruzioni esistenti nelle aree sismiche, fissa il limite del 10% per le variazioni che comportino incrementi di carico globali, al di sopra del quale occorre procedere alla valutazione della sicurezza. La legge regionale prevede, invece, l'obbligo della variante progettuale, da denunciare preventivamente con espresso riferimento al progetto principale, soltanto per le modifiche architettoniche che comportino un incremento dei carichi superiore al 20% e, nel quarto periodo, prevede che, al di sotto o nell'ambito dei limiti indicati, sia sufficiente, "nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori", il deposito della verifica strutturale. La norma, in tal modo, si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla normativa statale.

La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Molise n. 25 del 2011.

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