V Conto Energia: Question Time e chiarimenti su definizione edificio energeticamente certificabile

Il Gestore dei Servizi Energetici, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle certificazi...

07/09/2012
Il Gestore dei Servizi Energetici, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle certificazioni/attestazioni richieste per i moduliinverter ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, ha predisposto un documento nel quale vengono forniti agli operatori alcuni chiarimenti da tenere in considerazione per l'ammissione alle tariffe incentivanti.

Per quanto concerne la definizione di Edificio energeticamente certificabile di cui al Dpr n. 412/1993, il GSE precisa che:
  • l'edificio deve essere provvisto di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel D. lgs. 192/05 e s.m.i.;
  • le altezze minime interne e le superfici utili dei locali devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.).

Relativamente alle Certificazioni/Attestazioni moduli fotovoltaici, nel documento viene precisato che per attestare il rispetto dei requisiti previsti per i moduli fotovoltaici deve essere prodotta adeguata documentazione idonea a dimostrare che:
  • i moduli fotovoltaici sono stati testati da un laboratorio di prova accreditato per le specifiche prove indicate nelle norme CEI?EN 61215/61646/62108 e 61730?2;
  • è stato eseguito il controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, con riferimento alle norme CEI?EN 61215/61646/62108;
  • il sito produttivo dei moduli fotovoltaici oggetto dell'ispezione di fabbrica risulta certificato in conformità ai requisiti delle normative ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001;
  • i moduli fotovoltaici sono realizzati in Paesi UE/SEE;
  • i moduli fotovoltaici presentano caratteristiche tali da essere considerati "moduli non convenzionali".

Per ultimo, in riferimento al problema relativo alle Certificazioni/Attestazioni gruppi di conversione (inverter), viene indicato che per attestare il rispetto dei requisiti previsti per gli inverter, deve essere prodotta adeguata documentazione idonea a dimostrare che:
  • sia stato eseguito il controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, previste dalla norma CEI 0?21, per impianti collegati alla rete BT, e dalla norma CEI 0?16, per impianti collegati alla rete MT/AT, su tutti gli stabilimenti di produzione dell’inverter oggetto della certificazione;
  • gli inverter siano realizzati in Paesi UE/SEE.

Con occasione segnaliamo che oggi, nell'ambito della manifestazione ZEROEMISSION ROME, si terrà un Question Time sul tema del Quinto Conto Energia che affronterà i criteri generali del nuovo regime di sostegno, l'evoluzione delle tariffe incentivanti e le procedure per l’accesso agli incentivi.

In allegato il documento in versione integrale.

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