Codice dei contratti: Le nostre proposte per un nuovo articolo 36

Riprendendo il nostro precedente articolo relativo alle richieste di modifica all’articolo 36 (leggi articolo) effettuate dai nostri lettori relativamente al...

04/09/2018

Riprendendo il nostro precedente articolo relativo alle richieste di modifica all’articolo 36 (leggi articolo) effettuate dai nostri lettori relativamente alla nostra consultazione sul Codice dei contratti (leggi articolo) riteniamo utile effettuare una nostra proposta che tenga conto, per quanto possibile, delle richieste di modifica pervenute opportunamente organizzate all’interno dello stesso articolo che riproponiamo qui di seguito evidenziando tutte le modifiche in giallo, le parti soppresse con testo tagliato e le parti inserite con testo bold.

"Art. 36 - Contratti sotto soglia

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché, ove possibile, del nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti del comma 1. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 2.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del comma 1. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 2.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4-bis. Agli interventi di cui al comma 3 e al comma 4, non si applicano l’articolo 29, commi 2, 3 e 4, l’articolo 203 e l’articolo 213.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

6 Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel-le predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digi-tale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 , del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila 2.000.000 di euro e per i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila 2.000.000 di euro e per i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori."

Le motivazioni che ci hanno spinto alle modifiche introdotte possono essere così riassunte:

  1. le modifiche introdotte al comma 1 elimina la necessità di rotazione negli inviti lasciandola soltanto per gli affidamenti perché il problema della rotazione ha, già creato non pochi problemi e la soluzione di limitare la rotazione soltanto agli affidamenti semplifica il problema lasciando un margine di discrezionalità sugli inviti alle Stazioni appaltanti;
  2. le modifiche introdotte alle lettere b), c) e d) del comma 2 riduce il numero di operatori economici, incrementa l’attuale importo di 1.000.000 di euro portandolo a 2.000.000 di euro e semplifica il riferimento al principio di rotazione facendo, appunto, riferimento al nuovo comma 1 modificato;
  3. l’introduzione del 4-bis con cui è disposti che agli interventi di cui al comma 3 e al comma 4, non si applicano l’articolo 29, commi 2, 3 e 4, l’articolo 203 e l’articolo 213 è legata alle difficoltà per i privati, attuatori di opere di urbanizzazione previste da convenzioni urbanistiche ad accedere, relazionarsi e aggiornare le innumerevoli Banche dati il cui accesso è riservato alle amministrazioni pubbliche;
  4. la soppressione del comma 7 nasce dalla volontà di unificare in un unico regolamento attuativo le innumerevoli norme di soft ed hard Law distribuite in un numero esorbitante di provvedimenti in parte attuati ed in gran parte ancora da attuare. Si tratta delle liunee guida n. 4 relative all'affidamento dei contratti sottosoglia ultimamente aggiornate dall'ANAC con la delibera n. 206 dell'1 marzo 2018 che potrebbero essere, in parte riprese nell'unico Regolamento attuativo richiesto a più voci;
  5. con le modifiche introdotte al comma 9 viene incrementata la soglia dei contratti di lavori, servizi e forniture per i quali è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana restando, per gli stessi, la necessità di pubblicazione sull’albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori.

A cura di arch. Paolo Oreto

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