Sblocca Cantieri e Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001): le novità nel collaudo statico

Il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) oltre a modificare pesantemente il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), ha apportato...

03/05/2019

Il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) oltre a modificare pesantemente il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), ha apportato alcune interessanti modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Tra queste, le più interessanti riguardano la modifica dell'art. 67 con la sostituzione integrale del comma 8-bis e l'inserimento del nuovo art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

Con il nuovo art. 94-bis vengono previste 3 tipologie di interventi edilizi:
a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
b) gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita da:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

La seconda, b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, riguarda:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

La terza tipologia, c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, contiene, infine, tutti gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il collaudo statico

Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto-Legge Sblocca Cantieri, viene integralmente sostituito il comma 8-bis dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001 e, come già per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”, per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero "privi di rilevanza" si prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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