Come fare per presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia

Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) Edilizia: cos'è, i contenuti, chi e quando deve presentarla e cosa fare dopo

30/12/2019

Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) Edilizia: cos'è, i contenuti, chi e quando deve presentarla e cosa fare dopo.

Dalla sua prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia, ha subito numerose modifiche che hanno completamente stravolto l'approccio dei tecnici demandati alla sua applicazione.

  1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
  2. I contenuti della segnalazione certificata di inizio attività
  3. Chi e quando presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)
  4. Il fine lavori e la segnalazione certificata di agibilità (SCA)

Dal 2016 sono stati, infatti, emanate alcune leggi che hanno profondamente modificato il Testo Unico Edilizia, tra le quali ricordiamo:

  • il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 13/07/2016, n. 162);
  • il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 13/07/2016, n. 162);
  • il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 - Supplemento ordinario n. 52/L);
  • il Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (Gazzetta Ufficiale 23/03/2017, n. 68);
  • il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222" (Gazzetta Ufficiale 07/04/2018, n. 81).

Il D.Lgs. n. 222/2016, in particolare, ha avuto parecchio impatto sull'attività dei tecnici, provvedendo alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di:

  • comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);

e quelle realizzabili in edilizia libera.

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) è una documentazione certificata da un tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale che riguarda i lavori edili che non rientrano né in edilizia libera né in quella soggetta a permesso di costruire. La tipologia di lavoro edile rientrante nella SCIA è indicata all'art. 22 del Testo Unico Edilizia. In particolare, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività gli interventi di:

  • manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • restauro e risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • ristrutturazione edilizia, che NON portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che NON comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, NON comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che NON comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività:

  • le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo;
  • le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (SCIA)

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:

  • la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.);
  • la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata).

Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e alla relazione tecnica asseverata.

Documentazione relativa alla SCIA

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Soggetti coinvolti

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico

Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (allegato soggetti coinvolti)

Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in corso di esecuzione)

Se l’intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001

Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in sanatoria)

Se l’intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001

Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede allo sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione

Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato

Attestazione del versamento del contributo di costruzione

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso con inizio dei lavori immediato alla presentazione della segnalazione

Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)

Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali.

Documentazione relativa alla relazione tecnica di asseverazione

Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi

Sempre obbligatori

Documentazione fotografica dello stato di fatto

Sempre obbligatoria

Relazione geologica/geotecnica

Se l’intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica

Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche

Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni dell’art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001

Progetto degli impianti

Se l’intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008

Relazione tecnica sui consumi energetici

Se intervento è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011

Autocertificazione relativa alla conformità dell’intervento per altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)

Autocertificazione relativa alla conformità dell’intervento per altri vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)

CHI E QUANDO PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (SCIA)

La SCIA deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia in via telematica (o cartacea per quei comuni che non si sono ancora attrezzati di una piattaforma) dal proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La SCIA deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

IL FINE LAVORI E LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA)

Dopo aver terminato i lavori per i quali è stata presentata la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), va comunicata allo sportello unico per l'edilizia la data di fine lavori.

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 222/2016, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata di agibilità (SCA).

La SCA va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento dal soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa. Gli interventi per quali va richiesta la SCA sono:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Alla SCA va allegata la seguente documentazione:

  • attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
  • certificato di collaudo statico o, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  • dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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