Emergenza Coronavirus COVID-19: le prescrizioni per i cantieri che non si fermano

I chiarimenti di Federarchitetti per quei cantieri che non possono essere sospesi o che vogliono continuare a lavorare in sicurezza

di Redazione tecnica - 19/03/2020

Dopo la pubblicazione degli ultimi provvedimenti emergenziali che hanno esteso a tutto il territorio nazionale la zona rossa e imposto nuove restrizioni sugli spostamenti (a proposito, hai scaricato il modello per l'autocertificazione allo spostamento?), in considerazione dei chiarimenti del Governo sui cantieri, abbiamo riepilogato le principali norme interessate e rimandato al buonsenso delle parti interessate.

Il nostro consiglio, come già più volte evidenziato, è quello di tenere aperti unicamente i cantieri che riguardano le strutture sanitarie e quelli per la messa in sicurezza, ma ci rendiamo conto che in assenza di provvedimenti di urgenza che consentano la chiusura dei cantieri, sono tanti a volere o dover continuare a lavorare, soprattutto a causa di tempi stringenti, obblighi contrattuali e necessità economiche. Per questo motivo, pubblichiamo una nota inviata in redazione da Federarchitetti che aiuta il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ad attuare tutte le procedure necessarie per continuare ad operare in sicurezza.

La domanda a Federarchitetti sui cantieri e il compito del direttore dei lavori e del CSE

Mi occupo in qualità di D.L. o di C.S.E. di cantieri temporanei e mobili di manutenzione ordinaria di facciate di edifici condominiali. La presenza delle maestranze è di n° 2 – 5 operai su ponteggi da mq 200,0 – mq 600,00. Le Imprese edili possono proseguire i lavori?
In caso affermativo
a) quali sono le iniziative che debbono intraprendere le imprese – datori di lavoro (Titolo X D.Lgs. 81/08; Valutazione del rischio art. 17/c.1: Alleg. XLVI; Alleg. XLV)?
b) come noi professionisti dobbiamo adeguare i P.S.C.?
c) quali sono le misure “pratiche” di sicurezza da adottare (mascherine, guanti, gel protettivi, distanza di sicurezza, etc.)?
Ringrazio FEDERARCHITETTI per la documentazione già inviata e per la cortese attenzione alla presente.

La risposta di Federarchitetti

Buongiorno Paolo,
dopo essermi consultato con l’Ing. Massimo Caroli, devo dirti che non è facile dare una risposta ai tuoi legittimi quesiti, in quanto al riguardo non sono stati presi provvedimenti specifici relativi ai cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i., e pertanto la prosecuzione dei lavori nei cantieri edili non è al momento vietata né sospesa da alcun provvedimento specifico, come quelli adottati, per esempio, per gran parte delle attività commerciali, per i bar, i ristoranti, i cinema, i teatri, ecc. fatta salva la necessità di evitare lavorazioni in ambienti che invece potrebbero favorire il contagio, quali, ad esempio, ambienti confinati.

La “possibilità” di continuare le attività di cantiere dipende solo dalla capacità delle imprese di garantire le misure che tutelino con efficacia le maestranze impiegate nei cantieri edili dal rischio di contagio da Covid-19 la cui gestione è ancora affidata al CSE con la sua attività di coordinamento, ma anche alle imprese stesse e alle regole che, anche per loro, le parti sociali si sono date il 14 marzo 2020 con il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che prevede tra l’altro i seguenti adempimenti che possono essere recepiti dal CSE e che potrebbero essere oggetto di una opportuna integrazione al PSC o di specifici ordini di servizio:

  • laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vengano forniti strumenti di protezione individuale
  • dare informazione a tutti i lavoratori impiegati in cantiere sui rischi di contagio da Covid-19 e sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso Depliant o materiale informativo
  • informare il lavoratore sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
  • gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi
  • installare servizi igienici dedicati (spesso nei cantieri si sottoscrive una convenzione con un bar vicino ma adesso detti locali sono chiusi)
  • garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (uffici dell’impresa, spogliatoi nei cantieri e spazi destinati al consumo dei pasti)
  • mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
  • raccomandare agli operai la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
  • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…)
  • il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
  • il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS

Sul fronte delle imprese vi è però una certa resistenza da parte dell’ANCE che, all’indomani della pubblicazione del 4° aggiornamento delle indicazioni operative per le imprese dell’edilizia del 12 marzo, con un comunicato del 13 marzo dopo avere dichiarato l’impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri.

Faccio tuttavia osservare che le indicazioni dell’ANCE, che è una grande e rispettabile Associazione di tipo datoriale che, al pari della CNA e di altre associazioni, rappresenta gli interessi di molte imprese edili, seppure apprezzabili e in gran parte condivisibili, non hanno valore cogente.

Se quindi l’impresa e i lavoratori sono disponibili a proseguire o ad iniziare l’attività edilizia è opportuno che il CSE trasmetta all’impresa una integrazione al PSC, corredata di eventuali specifici ordini di servizio, che prescrivano almeno quanto segue:
a. mantenimento della distanza interpersonale di un metro
b. disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo degli operai (bagno chimico o altro)
c. pulizia giornaliere e sanificazione dei locali destinati a spogliatoio e al consumo dei pasti
d. possibilità di lavare le mani e fornitura di detergenti e asciugamani di carta
e. pulizia e sanificazione giornaliera di eventuali mezzi di trasporto ad uso collettivo

Il CSE dovrà inoltre chiedere all’impresa di sollecitare il medico competente ad una attività di informazione, anche, eventualmente con la distribuzione di opuscoli informativi e alla eventuale intensificazione della sorveglianza sanitaria che, anche se a cadenza annuale, può essere integrata da visite di controllo in questo particolare frangente.

Spero di essere stato utile
Il Presidente
Arch. Giancarlo Maussier

Aggiungiamo noi che in assenza anche di una delle prescrizioni indicate da Federarchitetti, sarebbe opportuno o meglio indispensabile sospendere tutte le lavorazioni rimandandole a quanto la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori potrà essere assicurata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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