Superbonus 110% e attestazioni infedeli: chi ne risponde?

Il Sottosegretario Villarosa chiarisce su responsabilità, sanzioni e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate per attestazioni infedeli per il superbonus 110%

di Redazione tecnica - 16/09/2020

Superbonus 110%: cosa accade in caso di attestazioni e asseverazioni infedeli? quali sanzioni vengono applicate e su chi ricade la responsabilità?

Superbonus 110% e attestazioni infedeli: la risposta del MEF

A queste domande ha risposto lo scorso 10 settembre il Sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, con una risposta ad una interrogazione presentata in Commissione Finanze (VI) della Camera dei deputati dall'on. Giovanni Currò (M5S) che ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione delle sanzioni in caso do attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico previste dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: i requisiti per l'ecobonus

Per quanto concerne, infatti, le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste per gli interventi di miglioramento energetico, il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto nuovi requisiti e documentazione che si aggiungono a quelli già previsti per le altre detrazioni fiscali.

In particolare, per gli interventi di miglioramento energetico che vogliono accedere al superbonus, è necessario:

  • per gli interventi di isolamento termico che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • per tutti gli interventi:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Superbonus 110%: la documentazione necessaria

Per poter accedere alla detrazione fiscale del 110% è anche necessario che un tecnico abilitato asseveri il rispetto degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Nel caso si volesse optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, serve anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Superbonus 110%: quali sanzioni sono previste?

La parte relativa alle sanzioni è normata dai seguenti articoli del Decreto Rilancio:

  • art. 119, comma 14 - Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
  • art. 121, comma 4 - Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  • art. 121, comma 5 - Qualora sia accertata la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  • art. 121, comma 6 - Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando , in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

Superbonus 110%: l'interrogazione

L'interrogazione alla Camera ha chiesto in particolare di "chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni".

Superbonus 110%: responsabilità, sanzioni e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate

Rispondendo all'interrogazione, il Sottosegretario Villarosa, sentita al riguardo l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i destinatari degli esiti dei controllo sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli sono già previste delle sanzioni e l'obbligo per i tecnici di una polizza assicurativa che garantista i clienti e lo Stato. I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Il Sottosegretario ha anche chiarito che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale. Mentre, l'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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