Sismabonus ordinario e 110%: l’asseverazione tecnica del progettista e del direttore dei lavori

Il CSLP chiarisce alcuni aspetti relativi alla fruizione del sismabonus e della asseverazione tecnica rilasciata dal progettista e dal direttore dei lavori

di Redazione tecnica - 11/02/2021

Per la fruizione del sismabonus, sia ordinario che potenziato al 110%, è previsto il rilascio di due distinte asseverazioni. Una rilasciata dal progettista che attesta la classe di rischio sismico del fabbricato e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento (asseverazione da allegare alla richiesta del titolo abilitativo). Un’altra rilasciata dal direttore dei lavori e dal collaudatore (ove previsto) che attestano la conformità degli interventi eseguiti rispetto al progetto depositato e attestato dal progettista.

Sismabonus: la risposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Sull’argomento è molto interessante la risposta fornita dalla Commissione di monitoraggio, costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla asseverazione da produrre per il sismabonus 110%, ha chiesto lumi sulle differenze tra quella prevista dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e quella di cui all’art. 119, comma 13, lettera b) del Decreto Rilancio.

Il CSLP ha ammesso che al fine di mantenere la massima coerenza tra Sismabonus ordinario e Sismabonus 110% (c.d. Super sismabonus), le disposizioni sono state realizzate in modo da minimizzare le differenze, sia di procedure, sia di adempimenti.

In particolare, l’asseverazione del progettista e quella del direttore dei lavori (inclusa l’attestazione del collaudatore statico) sono distinte temporalmente e si riferiscono a momenti diversi del procedimento.

L’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori.

A fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del “Sismabonus”.

Ai fini del “Super sismabonus” è stabilito, analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”.

Per questo motivo, al fine di evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 ha modificato il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, aggiornando la modulistica adesso utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super sismabonus” procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.

Il modello relativo all’asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del “Super sismabonus”, tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata effettuata per l’asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità delle spese. Per completezza si segnala che ai fini del “Super sismabonus” è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.

Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all’attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di “Sismabonus”, che di “Super sismabonus”.

Cronologicamente, pertanto, l’asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell’inizio dei lavori, mentre l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all’attestazione del collaudatore statico, quando presente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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