Abusi edilizi: chi sono i responsabili perseguibili?

Abusi edilizi: chi partecipa alla realizzazione di un'opera ha il dovere di verificarne la liceità per non concorrere ai reati del Testo Unico Edilizia

16/01/2020

Proprietari, costruttori, noleggiatori, centrali di betonaggio, direttore dei lavori...sono tutti potenziali responsabili di eventuali abusi edilizi a prescindere dalla effettiva partecipazione alla realizzazione dell'intervento abusivo.

  1. Abusi edilizi e responsabilità: la sentenza della Cassazione
  2. Abusi edilizi e responsabilità: il ricorso
  3. Abusi edilizi e responsabilità: il noleggio a "caldo"
  4. Abusi edilizi e responsabilità: il caso di specie
  5. I responsabili di eventuali abusi edilizi

Abusi edilizi e responsabilità: la sentenza della Cassazione

È questa la conclusione a cui porta la Supreme Corte di Cassazione che con la sentenza n. 49022 del 25 ottobre 2019 ha rigettato il ricorso presentato da un'impresa che, pur non avendo partecipato alla realizzazione di un abuso edilizio, aveva noleggiato delle macchine da cantiere e messo a disposizione un manovratore esperto ed, per questo, era stata condannata per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nonché 142 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Abusi edilizi e responsabilità: il ricorso

In Cassazione, il ricorrente ha sostenuto la propria estraneità all'opera ed all'intervento eseguito che consisteva in un ampliamento abusivo di un piazzale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché lo sbancamento di una porzione di versante della collina adiacente. Estraneità che sarebbe derivata dalla sua posizione contrattuale di noleggiatore, obbligato solamente alla consegna di un mezzo necessario, nonché di un manovratore esperto (c.d. noleggio a caldo), al fine di consentire l'esecuzione del lavoro (pacificamente abusivo).

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe confuso le nozioni di "costruttore" del manufatto e di "noleggiatore", caratterizzata quest'ultima da una mera obbligazione di mezzi, ossia dalla consegna di un bene. Il noleggiatore ricorrente non partecipava alla realizzazione dell'intervento (risultato abusivo) ma metteva solamente a disposizione il macchinario nonché, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo.

Abusi edilizi e responsabilità: il noleggio a "caldo"

La Suprema Corte, nel rispondere al ricorso, ha ricordato che in tema di infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari, anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. A tal proposito, infatti, assume una posizione di garanzia anche chi concede un mezzo comunque utilizzato in un'attività rischiosa della vita, dell'incolumità fisica e della salute.

Abusi edilizi e responsabilità: il caso di specie

Analoghe considerazioni possono essere effettuate nel caso di un'opera edilizia che prevede uno sbancamento non proprio irrilevante (fronte di 13-15 metri; profondità di sei metri; altezza di cinque metri) realizzato in difetto di titolo autorizzativo ed in zona oggetto di vincolo paesaggistico, per il quale non è possibile negare analoga esigenza di tutela rafforzata in favore di beni di altrettanto primario interesse della collettività.

I responsabili di eventuali abusi edilizi

Sul tema abusi edilizi la Cassazione aveva già rilevato che per i lavori di costruzione edilizia effettuati in assenza del relativo permesso di costruire, tutti gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante.

L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento sia stato omesso.

Dunque, anche l'imprenditore che noleggia mezzo e manovratore ha il dovere di verificare la liceità dell'opera che la sua organizzazione aziendale contribuirà a realizzare, ancorché sotto le direttive del proprietario dell'area.

In definitiva, tutti coloro i quali partecipano a diverso titolo alla realizzazione di un'opera edilizia hanno il dovere di verificare la liceità della stessa al fine di non concorrere ai reati previsti dal Testo Unico Edilizia.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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