Agevolazioni prima casa: escluse le abitazioni di lusso

T.U. n. 131/1986, articolo I, parte I: nel caso di acquisto di prima casa l’imposta di registro sull’atto prevede un’aliquota ridotta al 3% anziché al 7% ed ...

25/10/2013
T.U. n. 131/1986, articolo I, parte I: nel caso di acquisto di prima casa l’imposta di registro sull’atto prevede un’aliquota ridotta al 3% anziché al 7% ed un’imposta ipotecaria nella misura fissa di 168,00 euro piuttosto che il 2%, purché l’abitazione non sia di lusso.
Ma quali sono i criteri che stabiliscono se un’abitazione è di lusso? Sono criteri effettivamente oggettivi o puramente soggettivi?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21287 del 18 settembre 2013 ne precisa i requisiti, facendo riferimento al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969 secondo il quale nell’articolato 1-8 viene indicato che sono abitazioni di lusso:
  • a) le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso";
  • b) le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali;
  • c) le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc vuoto per pieno per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati;
  • d) le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq;
  • e) le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta;
  • f) le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine);
  • g) le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione;
  • h) anche se un’abitazione non ha almeno una delle caratteristiche di cui ai precedenti articoli da 1 a 7, essa è considerata di lusso se presenta oltre 4 caratteristiche tra quelle riportate nella tabella allegata al D.M. 2 agosto 1969.
Occorre ricordarsi, altresì, che si possono escludere anche alcune abitazioni, per via di difetti di agibilità.
A cura di Gabriele Bivona

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