Bando Comune di Molfetta (BA): l'OICE scriverà all'ANAC?

Può piacere (e ai professionisti piace) oppure no (e a qualche stazione appaltante non piace), ma la norma di rango primario che regola i contratti pubblici ...

21/11/2018

Può piacere (e ai professionisti piace) oppure no (e a qualche stazione appaltante non piace), ma la norma di rango primario che regola i contratti pubblici in Italia (art. 24, commi 8, 8-bis e 8-ter del D.Lgs. n. 50/2016) parla chiaro: per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti devono utilizzare il DM 17/06/2016 (c.d. decreto Parametri).

Una norma semplice nella sua definizione che, purtroppo, si è scontrata con la volontà (si dice sia "europea") di equiparare i prestatori di servizi intellettuali alle imprese e alla conseguente interpretazione di alcuni tribunali che hanno dato il via libera a sentenze spesso contrastanti. Come il Consiglio di Stato che, per un servizio professionale che prevedeva compenso nullo, rilevava come "la pratica dei contratti di sponsorizzazione è ormai comune e fa capo all'assunto che non si tratta di "contratti a titolo gratuito", in quanto alla prestazione l’utilità offerta è data dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale" (leggi articolo).

Dall'altra parte, in riferimento allo stesso identico servizio professionale, il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato che la gratuità non trova alcun riscontro di legittimità nel codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla norma sull'equo compenso approvata con il decreto-legge 16/10/2017, n. 148 convertito dalla legge 4/12/2017, n. 172 che con l’art. 19-quaterdecies, il quale, comma 3, ha stabilito che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

Ciò nonostante, dall'applicazione del Codice dei contratti e delle disposizioni sull'equo compenso, diversi sono stati i casi in cui l'amministrazione ha optato diversamente pubblicando bandi in palese violazione. Ultimo dei quali ha visto il Comune di Molfetta (BA) prima pubblicare un bando con compenso a titolo gratuito e rimborso spese (leggi articolo) e poi rettificarlo prevedendo un importo calcolato senza alcuna cura del DM Parametri (leggi articolo).

Pronta è arrivata la replica dell'OICE, che subito aveva segnalato la prima irregolarità del bando (leggi articolo). "Pur apprezzando che il Comune abbia rettificato il bando, purtroppo dobbiamo ribadire l'illegittimità del bando stesso che permane in violazione dell'articolo 24 del codice appalti. Al di là dell'entità irrisoria di quello che adesso non è più un rimborso di 4000 euro ma un "corrispettivo forfettario" della stessa entità complessiva da attribuirsi attribuito ai due (non più da tre a cinque) giovani professionisti che saranno selezionati, il concetto, purtroppo, rimane invariato: non si evince in alcun modo il rispetto del "decreto parametri" (che non prevede alcun forfait) . Permangono quindi le nostre forti perplessità derivanti da una scarsa sensibilità verso i professionisti, specialmente giovani".

"Se non si inverte il trend - ha concluso il Presidente OICE - non ci si potrà certo lamentare che i nostri giovani scappino all’estero o siano costretti a sottostare a deprecabili e inaccettabili forme di lavoro nero. Valuteremo se interessare l'ANAC".

Restiamo vigili e vi terremo informati dell'evoluzione degli eventi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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