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Bonus edilizi e General contractor: occhio all’attestazione SOA

La Corte di Giustizia Tributaria di Modena chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di attestazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi

di Gianluca Oreto - 01/05/2025

Dal 2020, con l’introduzione del Superbonus, il quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia si è evoluto in modo particolarmente frenetico. Il legislatore è intervenuto a più riprese, modificando non solo l’impianto della maxi-detrazione prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), ma anche le regole relative all’utilizzo delle opzioni alternative alla fruizione diretta del beneficio, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Nel tempo, si sono aggiunti ulteriori strumenti di controllo, tra cui i meccanismi di verifica preventiva e selettiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, introdotti con l’art. 122-bis del Decreto Rilancio. Questa norma consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere e, successivamente, annullare le comunicazioni di opzione che presentano profili di rischio fiscale.

A completare il quadro, sono sopraggiunti provvedimenti specifici come l’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, che ha introdotto l’obbligo di attestazione SOA per le imprese che eseguono lavori agevolati di importo superiore a 516.000 euro. Obbligo che, per essere operativo, ha richiesto anche un chiarimento normativo ufficiale tramite l’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023.

L’introduzione della certificazione SOA in ambito edilizio privato ha generato dubbi interpretativi, soprattutto rispetto alla figura – sempre più diffusa – del general contractor, spesso incaricato della gestione complessiva degli interventi senza eseguire direttamente i lavori.

Bonus edilizi tra controlli e giustizia

In questo contesto stratificato e incerto, non sorprende che l’ultima parola spetti sempre più spesso non agli enti di controllo (Sportello Unico per l’Edilizia per gli aspetti autorizzativi, Agenzia delle Entrate per i profili fiscali, ENEA per le verifiche energetiche), bensì ai giudici.

È il caso della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, che con la sentenza n. 81 del 27 febbraio 2025 ha chiarito la portata soggettiva dell’obbligo di qualificazione SOA, con particolare riferimento al general contractor.

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