Bonus edilizi e General contractor: occhio all’attestazione SOA
La Corte di Giustizia Tributaria di Modena chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di attestazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi
Il caso
La vicenda riguarda un intervento di Sismabonus 85% su parti comuni, con doppio salto di classe sismica, per il quale era stata esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Il credito è stato però scartato dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei controlli ex art. 122-bis, a causa della mancata certificazione SOA in capo alla società che aveva stipulato il contratto di appalto, operante come general contractor.
La società ha eccepito che il proprio ruolo si limitava al coordinamento delle attività, senza esecuzione diretta dei lavori, interamente affidati a imprese subappaltatrici regolarmente certificate. Secondo questa tesi, quindi, l’obbligo di qualificazione avrebbe dovuto gravare solo sui soggetti esecutori.
Un’impostazione, questa, che avrebbe consentito l’esonero dei general contractor “non edili” dal possesso della SOA, anche per appalti milionari.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Modena 27 febbraio 2025, n. 81IL NOTIZIOMETRO