Bonus edilizi e General contractor: occhio all’attestazione SOA
La Corte di Giustizia Tributaria di Modena chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di attestazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi
La decisione
La Corte tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendo inapplicabile la distinzione tra esecuzione e coordinamento. Secondo i giudici, ciò che conta è la qualità di appaltatore rivestita dalla società. La lettura del contratto stipulato ha confermato l’assunzione di un impegno vincolante alla realizzazione dell’opera, sebbene tramite soggetti terzi.
Ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023, il limite dei 516.000 euro va valutato per ciascun contratto, e la certificazione SOA è necessaria per chiunque stipuli un appalto di lavori, anche senza esecuzione diretta.
“Chiunque stipuli contratti di appalto per lavori superiori a tale cifra – afferma la Corte – deve dotarsi di certificazione SOA. A tale regola non si sottrae la società che svolge il ruolo di general contractor”.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Modena 27 febbraio 2025, n. 81IL NOTIZIOMETRO