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Bonus edilizi e General contractor: occhio all’attestazione SOA

La Corte di Giustizia Tributaria di Modena chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di attestazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi

di Gianluca Oreto - 01/05/2025

Il precedente richiamo dell’Agenzia delle Entrate

Il principio espresso dalla CGT modenese non è del tutto nuovo. Già la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente a imprese già in possesso della SOA, senza alcuna deroga.

La stessa circolare aveva ribadito che:

  • il possesso della SOA è requisito essenziale per accedere sia alla detrazione che alle opzioni alternative (sconto/cessione);
  • il requisito deve essere posseduto al momento della stipula del contratto (dopo la fase transitoria);
  • la soglia di 516.000 euro deve essere valutata per ciascun contratto, anche in caso di subappalto integrale.

La sentenza modenese non fa che confermare l’interpretazione dell’Agenzia, applicandola però a un caso concreto e rilevante.

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