Certezza Pagamenti, Inarsind e Federarchitetti chiedono la modifica del ddl n. 1259

Nella'attesa che i lavori si concludano, continua il dibattito in merito all'approvazione dell'emendamento al Disegno di legge n. 1259 che modificando la leg...

11/09/2017

Nella'attesa che i lavori si concludano, continua il dibattito in merito all'approvazione dell'emendamento al Disegno di legge n. 1259 che modificando la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (di recepimento del DPR n. 380/2001) definirebbe per la prima volta il concetto di "certezza dei pagamenti" per i professionisti che operano nel settore dell'edilizia.

Ricordiamo, infatti, che lo scorso luglio la IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha approvato un emendamento alla Legge n. 16/2016 che prevede per il rilascio della comunicazione di fine lavori relativa ai titoli abilitativi previsti dalla legge, l'acquisizione da parte del Comune dell'autocertificazione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori, nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, relativa al pagamento delle spettanze per le prestazioni svolte.

Nel dettaglio, alla Legge n. 16/2016 viene aggiunto l'articolo titolato "Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi" composto dai seguenti 5 commi:
1. Con la comunicazione di fine lavori relativa ai titoli abilitativi di cui alla presente legge, il Comune acquisisce l'autocertificazione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori, nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, relativa al pagamento delle spettanze per le prestazioni svolte così come previsto da contratto stipulato tra le parti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. All’attestato di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è allegata l’autodichiarazione di cui al comma 1.
3. Qualora, durante il corso dei lavori, il titolare del titolo abilitativo provveda alla sostituzione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, la comunicazione al Comune della nomina del nuovo tecnico incaricato è corredata dall'autocertificazione del tecnico sostituito relativa al saldo delle spettanze professionali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle more dell'accertamento di un’eventuale responsabilità professionale del tecnico incaricato ovvero nell’ipotesi di contenziosi.
5. In mancanza delle autocertificazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’efficacia dei titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 16/2016 è sospesa per 90 giorni.

L'articolo è stato accolto con entusiasmo dai professionisti (leggi articolo 1 - articolo 2 - articolo 3) e aspramente criticato dai costruttori (leggi articolo). A questi commenti si è aggiunta la critica costruttiva di Federarchitetti ed Inarsind che dopo aver accolto positivamente la modifica alla Legge regionale, che "Non è certo una rivoluzione ma costituisce un importante segnale di attenzione verso la categoria dei Liberi Professionisti", hanno inviato al Presidente ed ai Componenti della IV Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale Siciliana una lettera con una richiesta di modifica.

Le due Associazioni, mettendo a disposizione la loro decennale esperienza di Sindacati a tutela dei diritti e interessi degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, hanno evidenziato che "il riconoscimento delle attività professionali ed il conseguente saldo delle spettanze non possa e non debba essere condizionato ad “ipotesi di contenziosi” o a sospensioni di x giorni. Ma soprattutto chiediamo che la certificazione dei pagamenti ai Professionisti sia “documento da allegare all’atto della presentazione di tutte le attività soggette ad autorizzazione e/o deposito, e non solo alla fine dei lavori".

Entrando nel dettaglio e con l'augurio che l'emendamento possa anticipare una vera riforma sul valore delle professioni in Sicilia ed in Italia, di seguito la richiesta di modifica:

  • Abrogazione del Comma 4)
    Le Associazioni Sindacali sottolineano che il Professionista è per Legge munito di assicurazione professionale, ha firmato un contratto con il Committente, per cui qualunque “responsabilità o ipotesi di contenziosi”, sarà eventualmente da accertare in ambito civile e/o penale, con le modalità ed i tempi che i diversi casi richiederanno. Ciò non può essere un impedimento, reale o artificioso, al saldo delle spettanze professionali: Il Professionista, se responsabile, sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni, come d’altra parte già avviene per il costruttore o per altre figure.
  • Sostituzione del Comma 5) con il seguente:In mancanza delle autocertificazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i titoli abilitativi sono considerati inefficaci”.

A parere delle Associazioni, entrambe proposte di modifica sono "orientate a disincentivare due possibili artificiose condotte che di fatto annullerebbero lo spirito stesso della norma così come varata dalla Commissione: instaurare le condizioni per fare in modo che i professionisti possano essere giustamente compensati. Invece, le due possibili artificiose condotte, sopra accennate, sono orientate nella direzione opposta, cioè rinviare sine die il pagamento del professionista:

  • avviare uno specioso contenzioso (comma 4) ovvero lasciare che passino i 90 giorni (comma 5), possono
  • avere proprio questi non voluti e indecorosi effetti!"

Viene, inoltre, evidenziato che con le nuove procedure introdotte dalla L.R. 16/2016, il Professionista già in fase di progettazione, con CILA, DIA, SCIA, ecc., è tenuto a certificare e/o ad assumersi responsabilità anche per aspetti non sempre discendenti dal proprio progetto. "Riteniamo che sia opportuno che la certificazione sull’avvenuto pagamento dei compensi, venga introdotta come documento da allegare alla presentazione di tutte le attività soggette ad autorizzazione e/o deposito".

La lettera delle Associazioni si conclude ricordando l’art. 12, comma 3 dello Statuto della Regione Siciliana per il quale: “I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali”. In tal senso, Federarchitetti ed Inarsind sottolineano che gli interessi professionali degli Architetti ed Ingegneri sono rappresentati a pieno titolo dai Sindacati di categoria e dalle Associazioni di liberi professionisti, come le due associazioni, organizzazioni a carattere nazionale e riconosciute dallo Stato come parti sociali. "Certi della Vs. attenzione, al fine di una migliore condivisione dei percorsi intrapresi, e di una più efficace collaborazione, chiediamo altresì di essere invitati ad eventuali audizioni di approfondimento sulla Legge in argomento e/o su argomenti di interesse , e/o a qualunque altra iniziativa parlamentare che coinvolga gli interessi delle libere professioni".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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