Certificazione energetica degli edifici: cos'è l'APE, quali dati contiene ed esempio

Come si calcola la prestazione energetica di un edificio? Cos'è l'APE, chi può redigerlo e come? Le novità 2021 per accedere al superbonus

di Redazione tecnica - 30/01/2021

Per la valutazione delle prestazioni energetiche di un immobile è necessario redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), ovvero quel documento che, mediante una serie complessa di operazioni, consente di valutare i fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza e i possibili interventi migliorativi.

L'Attestato di Prestazione Energetica

L'attestato di prestazione energetica dell'edificio trova la sua definizione puntuale all'art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che lo definisce come "documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica"

Mediante una classificazione che va da G (poco efficiente) ad A4 (efficiente), l'APE comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentono ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.

Quali dati deve contenere l'APE

L'art. 6, comma 12, lettera b) del D.Lgs. n. 192/2005 definisce quali sono i dati che devono essere obbligatoriamente contenuti all'interno dell'attestato di prestazione energetica:

  • la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • l'energia esportata;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
  • le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
  • la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

Quando serve redigere l'APE

Come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti (nuove costruzioni), venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m².

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità (oggi segnalazione certificata di agibilità SCA). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

Nel caso di edifici esistenti dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile nei casi di vendita, trasferimento a titolo gratuito o locazione. In questi casi, nei relativi contratti deve essere prevista una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE (pena la nullità degli stessi contratti)

L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. Nel caso sia riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

La validità dell'Attestato di Prestazione Energetica

L'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

È obbligatorio indicare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio e la classe energetica in tutti gli annunci di vendita o locazione mediante tutti i mezzi di comunicazione commerciali.

L'APE convenzionale per accedere al Superbonus

Con l'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è stato previsto che nel caso si voglia accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche (c.d. doppio salto di classe), ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per le attestazioni di prestazione energetica necessarie all'accesso al superbonus si parla di APE convenzionale, definito con l'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici). In questo caso, per la redazione dell'APE dell'edificio, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Esempio di APE

L'attestato di prestazione energetica (APE) ha un format standard nazionale definito nell'Appendice B allegata al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015.

Ecco il modello standard da utilizzare per la redazione dell'attestato di prestazione energetica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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