Contabilizzazione del calore: Una guida della Rete professioni tecniche della Sardegna

La rete delle Professioni tecniche della Sardegna ha, recentemente, predisposto una nota informativa in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’inst...

21/12/2016

La rete delle Professioni tecniche della Sardegna ha, recentemente, predisposto una nota informativa in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all’art.9, comma 5 del d.lgs 102/2014.

Il D.Lgs. 102/2014 prevede due condizioni esimenti dagli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione, differenziate per tipologia di contabilizzazione, segnatamente nella lettera b, comma 5 dell'art. 9 per quanto attiene la contabilizzazione diretta (installazione di sottocontatori d’utenza), e nella lettera c, comma 5 dell’art. 9 per quanto attiene la contabilizzazione indiretta (installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante) nei casi ove non risulti verificata la fattibilità dell’installazione dei sottocontatori d’utenza. Schematizzando le condizioni esimenti sono due:

  • condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b): l’installazione di tali sistemi non risulti tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
  • condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c): l’installazione di tali sistemi non risulti essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014 risulta, quindi, derogabile in particolari casi. La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato. Semplificando:

  • di norma devono essere installati conta-calorie di tipo diretto. Per il riscaldamento, ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" ovvero "a distribuzione orizzontale", dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un'unica derivazione d’utenza;
  • se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche, in conformità dalla norma UNI EN 834; la prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.

L’obiettivo del documento predisposto dalla Rete delle professioni tecniche della Sardegna vuol essere quello di sensibilizzare i diretti interessati, tra cui professionisti, condòmini e amministratori condominiali, circa il profilo potenzialmente elusivo di perizie non sempre redatte correttamente in coerenza con la normativa vigente, e suggerire spunti di valutazione utili ad evitare possibili contestazioni e motivi di contenzioso.

Relazioni non sufficientemente argomentate sotto il profilo ingegneristico possono essere oggetto di contestazione da parte dell’Organo di controllo preposto, con l’irrogazione di sanzione amministrativa a tutti i condòmini che potranno avere tutte le ragioni per rivalersi nei confronti del professionista.

Nella nota informativa vengono, poi, dettagliatamente trattati:

  • la verifica di fattibilità tecnica
  • la verifica di convenienza economica
  • l’applicazione della norma UNI EN 15459
  • la stima dei risparmi energetici potenziali

Ovviamente la scadenza del 31 dicembre 2016 per l’installazione dei contabilizzatori di calore sui caloriferi di tutti gli stabili con impianto centralizzato è sempre più vicina anche se rimane, sempre, la speranza di una proroga inserita nel cosiddetto decreto “milleproroghe” di fine anno.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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