Conto Termico, gli impianti forniti gratuitamente non beneficiano degli incentivi

Il GSE ha integrato le FAQ (domande ricorrenti) relative al Conto Termico sul proprio sito, aggiungendo 19 risposte nuove. In particolare sotto il gruppo Inf...

08/05/2018

Il GSE ha integrato le FAQ (domande ricorrenti) relative al Conto Termico sul proprio sito, aggiungendo 19 risposte nuove. In particolare sotto il gruppo Informazioni generali è chiarito che in nessun caso, grazie ai benefici del Conto Termico, può essere fornito un impianto gratuitamente.

A tal proposito il GSE precisa che “il Conto Termico restituisce, al più, il 65% delle spese sostenute. Pertanto, non saranno ammessi agli incentivi gli impianti forniti gratuitamente. Qualsiasi operazione che comporti la fornitura gratuita d’impianti grazie al beneficio del conto termico si deve presumere sottenda indicazioni ingannevoli. Si invita chiunque venisse a conoscenza di azioni di questo tipo a segnalarle prontamente al GSE”.

Inoltre sotto il gruppo Informazioni sugli interventi incentivabili il GSE ribadisce come per essere ammessi agli incentivi in Conto Termico i pagamenti debbano essere eseguiti unicamente dal soggetto responsabile.

Nella FAQ il GSE chiarisce: “Visto l’elevato numero di richieste di chiarimento pervenute relativamente alle modalità di pagamento degli interventi, si specifica che, salvo gli specifici casi esplicitamente previsti dalle Regole Applicative, il Soggetto Responsabile deve essere il medesimo soggetto che effettua il pagamento. Non sono in alcun modo incentivabili interventi per cui lo stesso fornitore dell’intervento (ad esempio l’installatore) abbia effettuato a se stesso il pagamento".

Di seguito altre interessanti FAQ.

Quali sono i requisiti e informazioni minime necessari per modellizzare un edificio/unità immobiliare su Portaltermico e perché questa operazione è necessaria?

Condizione fondamentale del Decreto del Conto Termico è si attui un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, pertanto l’entità rispetto alla quale deve verificarsi il risparmio atteso è proprio il sistema edificio-impianto.

Da ciò ne deriva la necessità di contestualizzare l’intervento dandone i riferimenti della struttura su cui si realizza, infatti un intervento, per quanto basato su componenti di per sé evoluti tecnologicamente non può essere ammesso all’incentivo se non comporti un beneficio energetico all’edificio su cui si va a realizzare. Di seguito le informazioni che devono essere messe a disposizione per modellizzare l’edificio:

  • UBICAZIONE: Regione - Provincia - Comune - CAP - Indirizzo - Numero Civico - Zona Climatica- Gradi Giorno - Altitudine;
  • DATI CATASTALI: Stato catastale dell’Immobile - Codice  Catastale - Comune - Foglio del catasto - Particella catastale - subalterno - Categoria catastale - Data Accatastamento - Destinazione d’uso;
  • DATI IMMOBILE: Anno realizzazione (anche stimato) - Superficie Utile - Volume netto riscaldato.

Nei casi di prenotazione degli incentivi di cui all’art. 6 comma 4 lettera c) del DM 16/2/16, oltre alla documentazione già prevista dal decreto è necessario presentare ulteriore documentazione?

All’atto della prenotazione degli incentivi di cui all’art. 6 comma 4 lettera c) del DM 16/2/16 è necessario presentare anche la diagnosi energetica laddove, nella richiesta di erogazione del saldo c.d. accesso diretto lo sia già previsto, come da articolo 15 del DM 16/2/16. Negli altri casi va comunque fornita una relazione (o la stessa diagnosi energetica) volta a dimostrare le caratteristiche del progetto approvato dalla Pubblica Amministrazione e per il quale si va a chiedere l’incentivo.

È possibile ottenere gratuitamente un impianto grazie ai benefici del conto termico?

No, il conto termico restituisce, al più, il 65% delle spese sostenute. Pertanto, non saranno ammessi agli incentivi gli impianti forniti gratuitamente. Qualsiasi operazione che comporti la fornitura gratuita di impianti grazie al beneficio del conto termico si deve presumere sottenda indicazioni ingannevoli. Si invita chiunque venisse a conoscenza di azioni di questo tipo a segnalarle prontamente al GSE.

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