Il caso in esame riguarda la mancata fruizione di un campo sportivo per la quale il direttore dei lavori ne additava la responsabilità all’impresa appaltatrice ed al Responsabile del Procedimento. Contraddicendone la tesi, invece, la Corte dei Conti ha ritenuto responsabile il direttore dei lavori in quanto direttamente designato per la vigilanza nella corretta esecuzione dei lavori: se così non fosse, infatti, quale sarebbe il suo ruolo specifico in ordine a responsabilità?
A carico del direttore dei lavori pesa la responsabilità connessa al controllo nell’esecuzione dei lavori. I giudici asseriscono che “rientrava pienamente nei compiti in capo alla direzione lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato l'evento lesivo. Competeva al direttore dei lavori verificare l'idoneità dei materiali, la rispondenza alle regole dell'arte delle modalità esecutive degli interventi e la verifica dell'adeguatezza del piano di posa”.
In allegato il testo integrale della sentenza.
A cura di Gabriele
Bivona