Decreto Genova bollinato e in attesa del via libera del Quirinale

Arrivano le conferme da fonti vicine al MEF che il decreto-legge per la città di Genova è stato bollinato ed è in attesa del via libera del Quirinale per la ...

28/09/2018

Arrivano le conferme da fonti vicine al MEF che il decreto-legge per la città di Genova è stato bollinato ed è in attesa del via libera del Quirinale per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. All'articolo 1 del decreto-legge è precisato che:

  • con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina;
  • per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico;
  • per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
  • il commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali;
  • il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, deve versare sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario stesso, le somme necessarie al ripristino ed alle altre attività connesse e relative allademolizione, alla rimozione, allo smaltimento e al conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità;
  • in caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di a 30 milioni annui dall’anno 2018 all’anno 2029.

Il decreto legge recante "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" è suddiviso in 5 capi e 47 articoli:

CAPO I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova

  • Art. 1 - Commissario straordinario per la ricostruzione
  • Art. 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
  • Art. 3 - Misure in materia fiscale
  • Art. 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento
  • Art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
  • Art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
  • Art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
  • Art. 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
  • Art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
  • Art.10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
  • Art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze

CAPO II - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

  • Art. 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
  • Art. 13 - Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP
  • Art. 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
  • Art. 15 - Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  • Art. 16 - Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale

CAPO III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

  • Art. 17 - Ambito di applicazione e Commissario straordinario
  • Art. 18 - Funzioni del Commissario straordinario
  • Art. 19 - Contabilità speciale
  • Art. 20 - Ricostruzione privata
  • Art. 21 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
  • Art. 22 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
  • Art. 23 - Interventi di immediata esecuzione
  • Art. 24 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
  • Art. 25 - Definizione delle procedure di condono
  • Art. 26 - Ricostruzione pubblica
  • Art. 27 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
  • Art. 28 - Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati
  • Art. 29 - Legalità e trasparenza
  • Art. 30 - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
  • Art. 31 - Struttura del Commissario straordinario
  • Art. 32 - Proroghe e sospensioni dei termini
  • Art. 33 - Sospensione del pagamento del canone RAI
  • Art. 34 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
  • Art. 35 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
  • Art. 36 - Interventi volti alla ripresa economica

CAPO IV - Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017

  • Art. 37 - Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni
  • Art. 38 - Proroga e rimodulazione delle funzioni commissariali
  • Art. 39 - Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

CAPO V - Ulteriori interventi emergenziali

  • Art. 40 - Cabina di regia Strategia Italia
  • Art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
  • Art. 42 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
  • Art. 43 - Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
  • Art. 44 - Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
  • Art. 45 - Disposizioni urgenti in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro
  • Art. 46 - Norma di copertura
  • Art. 47 - Entrata in vigore

In allegato la bozza di decreto-legge bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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