L'art. 57 del decreto Sviluppo, utilizzando il fondo istituito dall'art. 1, comma 110 della legge n. 296/2006, ha previsto l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
- protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione;
- ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing.
In particolare, per poter accedere ai finanziamenti, i progetti di investimento presentati devono prevedere l'occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi.
I finanziamenti a tasso agevolato hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati alle ESCO, agli affidatati di contratti di disponibilità (art. 44 DL n. 1/2012) e alle società a responsabilità limitata semplificata, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi.
A cura di Ilenia
Cicirello