Decreto rinnovabili: Nuovo Decreto FER con ritorno al fotovoltaico

Pronto il nuovo decreto sulle rinnovabili con la conferma che il decreto con incentivi dedicati all’energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnova...

07/09/2018

Pronto il nuovo decreto sulle rinnovabili con la conferma che il decreto con incentivi dedicati all’energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili per il triennio 2018-2020, emanato dal precedente Governo e che non ha ancora completato il proprio iter non subirà alcuno stravolgimento.

Agli incentivi, come stabilito all’articolo 3 del provvedimento, potranno accedere:

  • gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore ad 1 MW;
  • gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore ad 1 MW;
  • gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore ad 1 MW.

Quelli di potenza superiore accedono agli incentivi a seguito della partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.

Tra le principali novità segnaliamo il ritorno del fotovoltaico. Pur mantenendo il divieto di incentivazione per gli impianti ubicati in aree agricole, il nuovo DM FER prevede infatti l’incentivazione per gli impianti FV, i quali concorreranno sia nelle aste che nei registri con l’eolico.

Il decreto si rivolge solo ad alcune fonti tecnologicamente e commercialmente più avanzate (oltre al solare e all’eolico on-shore, l’idroelettrico, il geotermico e gli impianti alimentati a gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione), rinviando ad un altro decreto la disciplina delle altre fonti.

Il GSE pubblicherà i bandi relativi alle procedure di asta e registro rispettando una serie di scadenze. I bandi dovrebbero essere 7 e il primo sarà pubblicato il 31 gennaio 2019. Ne seguiranno altri nei mesi di maggio, settembre del 2019, nei mesi gennaio, maggio ed agosto del 2020 e, per ultimo, nel mese di gennaio 2021

I bandi per l’iscrizione al registro, così come disposto all’articolo 8 del provvedimento, saranno organizzati in quattro gruppi:

  • il primo  (gruppo A) dedicato a eolico e fotovoltaico;
  • il secondo  (gruppo A-2) dedicato a fotovoltaico i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • il terzo (Gruppo B) a impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica;
  • il quarto (Gruppo C) rivolto a impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale.

La potenza messa a disposizione per l’iscrizione ai registri nei 7 bandi, così come evidenziato nella Tabella 2 inserita nell’articolo 8 sarà:

  • di 650 MW per eolico e fotovoltaico (Gruppo A);
  • di 700 MW per fotovoltaico i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (Gruppo A-2);
  • di 70 MW per impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica (Gruppo C);
  • di 70 MW per impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale(Gruppo D).

I bandi per le procedure d’asta, così come disposto all’articolo 11 del provvedimento, saranno organizzati in tre gruppi:

  • il primo  (gruppo A) dedicato a eolico e fotovoltaico;
  • il secondo (Gruppo B) a impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica;
  • il terzo(Gruppo C) rivolto a impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale.

La potenza messa a disposizione nelle aste, così come evidenziato nella Tabella 3 inserita nell’articolo 11 sarà:

  • di 4800 MW per eolico e fotovoltaico (Gruppo A)
  • di 140 MW per impianti idroelettrici, impianti geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione e impianti a gas di discarica (Gruppo B)
  • di 490 MW per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale di impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici (Gruppo C).

Il provvedimento è costituito da 21 articoli dei quali l’articolo 1 rubricato “Finalità ambito di applicazione ed altri 20 articoli suddivisi nei seguenti 6 Titoli:

  • Titolo I (artt. 2-7) - Disposizioni generali
  • Titolo II (artt. 8-10) - Procedure per l’iscrizione a registro
  • Titolo III (artt. 11-16) - Procedimenti d’asta
  • Titolo IV (art. 17) - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale
  • Titolo V (artt. 18-19) - Contratti di lungo termine
  • Titolo VI (artt. 20-21) - Altre disposizioni

In allegato lo schema di decreto sulle rinnovabili nella versione aggiornata al 6 settembre u.s..

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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