Detrazione 36% delle spese sostenute per la demolizione e ricostruzione dell'edificio condominiale

Gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione del 36% prevista dalla legge 449/1997 e s.m. per interventi realizzati sulle parti devono essere ...

19/11/2008
Gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione del 36% prevista dalla legge 449/1997 e s.m. per interventi realizzati sulle parti devono essere effettuati dall'amministratore pro tempore ovvero da uno dei condomini dello stabile, con l'obbligo di allegare, in aggiunta alla documentazione richiesta, una copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e una copia della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 442/E dello scorso 17 novembre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni concetti prendendo spunto da una richiesta di interpello da parte dell'amministratore di un condominio in merito alla fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 449/1997 ed alla possibilità di fruire delle detrazioni del 36%, mediante una cooperativa creata per l'occasione ed i cui soci sono alcuni dei proprietari degli immobili dello stabile.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il limite massimo su cui commisurare la percentuale di detrazione del 36% è pari a 48.000 euro per unità immobiliare e che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio che considerato nella sua interezza abbia carattere di residenzialità. Fermo restando il rispetto del principio di prevalenza della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere a fruire dell'agevolazione fiscale, per le spese sostenute per le parti comuni di un edificio, anche il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni di un edificio è da considerarsi come una agevolazione autonoma, che si affianca a quella prevista per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative, da calcolarsi anch'essa sul tetto massimo di spesa di 48.000 euro.

Proprio per i suddetti motivi, i soggetti legittimati alla fruizione della detrazione e quindi anche a porre in essere gli adempimenti necessari, ed indispensabili, alla loro fruizione, devono essere classificati ed individuati in maniera differente, ed in particolare:
  • per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative la comunicazione ed il bonifico (obbligatorio per i pagamenti) va fatta dal soggetto detentore o possessore dell'immobile;
  • per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, tali adempimenti devono essere posti in essere dall'amministratore pro tempre del condominio oppure da uno qualunque dei condomini.
In quest'ultimo caso, alla documentazione da presentare al Centro operativo di Pescara è necessario allegare una copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e una copia della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese.

Nel caso di demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio condominiale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente che l'assolvimento degli adempimenti necessari per la fruizione delle agevolazioni fiscali, sia per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni che per quelli realizzati sulle singole unità abitative, sia disposto da parte di un unico soggetto d'imposta, individuato nell'Amministratore Giudiziario del condominio.


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