Dl Semplificazioni: Progetti senza fascicolo delle strutture e interventi più semplici in zona sismica

Le semplificazioni introdotte al Testo Unico Edilizia dal Decreto Legge n. 135/2018

di Redazione tecnica - 24/01/2019

Le Commissioni 1a e 8a del Senato riunite per l’esame degli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 ha approvato l’emendamento 5.0.22 con cui vengono introdotte alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 relativo al Testo unico per l’edilizia.

Nel dettaglio, del citato decreto-legge n. 135/2018 è introdotto l’articolo 5-bis rubricato “Semplificazioni in materia edilizia” con cui nel citato DPR n. 380/2001 è aggiunto l’art. 3-bis (Interventi in zone dichiarate sismiche), sono modificati gli articoli 65, 67, 93 e 94 ed è stato integralmente sostituito l’articolo 90.

Le modifiche introdotte riportate nell’allegato testo a fronte in cui nella colonna sinistra è riportato l’attuale testo degli articoli e nella colonna di sinistra il testo con le modifiche introdotte dall’emendamento 5.0.22 possono essere riassunte:

  • più rapido avvio dei lavori nelle aree sismiche per una serie di interventi, classificati di minore rilevanza o di nessuna rilevanza per l’incolumità pubblica nel nuovo articolo 3-bis;
  • cancellazione dell’obbligo di presentare i progetti in triplice copia allo sportello unico;
  • ideposito della relazione ultimata in copia unica e non più in triplice copia;
  • nel caso di interventi “privi di rilevanza” o di interventi “di minore rilevanza”relativi a riparazioni e ad interventi locali sulle costruzioni esistenti non è necessario predisposrre la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  • non è più necessario che il progetto cia corredato dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture;
  • fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, è possibile iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione nel caso di lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" così come definiti al nuovo articolo 3-ter;
  • nel caso di sopraelevazioni non è necessario la certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Il testo del nuovo articolo 3-bis rubricato “interventi in zone dichiarate sismiche”, ai fini dell’applicazione delle disposizioniriguyardanti la sicurezza delle costruzuioni contiene la suddivisione in:

  • a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
    • i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
    • ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    • iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  • b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
    • i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dì costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e bassa sismicità (Zona 4);
    • ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    • iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii);
  • c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità
    • i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Per tutte le modifiche introdotte dall’emendamento 5.0.22 approvato dalle commissioni 1a e 8a è possibile fare riferimento al precedentemente citato testo a fronte.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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