Ecobonus 110% e APE convenzionale: un tecnico può attestare la sua residenza?

L'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito alla possibilità per un tecnico abilitato di redigere l'APE convenzionale per la sua residenza

di Redazione tecnica - 24/02/2021

Un architetto regolarmente iscritto all'Albo può redigere e firmare la documentazione necessaria per accedere all'ecobonus 110% (tra cui l'APE convenzionale) prevista dal Decreto Rilancio?

Ecobonus 110% e documentazione: la parola all'Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 122 del 22 febbraio 2021 con la quale chiarisce alcuni aspetti relativi alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) nel caso di unità immobiliare costituita da più particelle catastali unite ai fini fiscali, come risulta dall'annotazione presente nella visura catastale.

Nella formulazione dell'istanza, il contribuente ha dichiarato di essere proprietario al 100% di due unità immobiliari con destinazione residenziale e che la terza unità immobiliare, anch'essa con destinazione residenziale risulta di sua proprietà al 50% e per il restante 50% di proprietà di sua moglie, in regime di separazione dei beni. Le tre particelle catastali risultano essere strettamente connesse e praticamente inutilizzabili singolarmente a fini residenziali: nelle prime due unità immobiliari è presente la "zona notte" e risulta assente la cucina, mentre la terza, destinata prevalentemente a zona giorno, ospita la cucina ed una parte destinata a soggiorno (oltre a bagni e locali "accessori").

Inoltre, l'Istante ha dichiarato che catastalmente le tre particelle sono state unite ai fini fiscali, come risulta dall'annotazione presente nella visura catastale. Tali particelle catastali, dunque, rappresentano "di fatto" un'unica residenza, essendo dotate di un unico contatore ENEL ed, in considerazione dell'unione catastale sono state esentate dal Comune dal pagamento dell'IMU, in quanto "prima casa".

I quesiti

I quesiti posti sono due:

  1. nel caso di specie l'istante può fruire del superbonus 110% previsto per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%)?
  2. inoltre, essendo l'istante un architetto iscritto all'albo, esistano elementi ostativi al fatto che gli elaborati necessari alla richiesta dell'ecobonus 110% riportino la propria firma, precisando nella documentazione integrativa trasmessa che tali attività sono le seguenti:
    • progettista e direttore dei Lavori;
    • coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
    • asseveratore.

Particelle catastali come unica residenza

Per quanto riguarda il primo quesito, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito il concetto di unità funzionalmente indipendente e l'accesso autonomo dall'esterno, ha ammesso che la fattispecie sottoposta rientri tra le possibilità di accesso al superbonus non come 3 unità immobiliari separate ma come unica residenza (aspetto che incide chiaramente sui limiti di spesa).

Tecnico "autocertificatore"

In riferimento al secondo quesito, benché sia un aspetto che esula dalle sue competenze, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato quanto previsto dall'Enea "L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale" mentre "Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013".

Per quanto concerne il superbonus, il DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici ecbonus) non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (APE) c.d. convenzionali per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.

Per cui, mentre per la redazione dell'APE di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso dell'APE convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può redigerlo anche per la sua abitazione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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