Garage, tettoia, chiusura balcone: sono qualificabili come pertinenze?

È legittimo l'ordine di demolizione per opere che il proprietario riconduce alla nozione di pertinenza o qualifica come interventi di risanamento conservativo? Ecco la risposta del Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 30/05/2025

Quali sono i limiti entro cui si può realizzare una tettoia o un locale accessorio senza permesso di costruire? Quando un’opera può essere qualificata come “pertinenza” e quando, invece, assume rilevanza edilizia autonoma? È sufficiente rispettare il volume assentito per escludere l’abuso?

Abusi edilizi: quando le opere in difformità non sono qualificabili come pertinenze

A queste domande risponde la sentenza del Consiglio di Stato del 29 maggio 2025, n. 4739, con cui Palazzo Spada ha confermato l’ordine di demolizione disposto per una serie di interventi realizzati in difformità dalla licenza edilizia e consistenti in:

  1. un locale garage/magazzino in muratura (circa 43 mq);
  2. una tettoia in legno con forno sottostante (circa 26 mq);
  3. un ampliamento del piano terra, consistente nella chiusura di un’area di circa 31 mq.

Secondo il proprietario, le opere non alteravano la consistenza originaria dell’immobile in quanto si trattava di elementi qualificabili come pertinenze o interventi di risanamento conservativo, o addirittura rientranti nell’edilizia libera.

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