Garage, tettoia, chiusura balcone: sono qualificabili come pertinenze?

È legittimo l'ordine di demolizione per opere che il proprietario riconduce alla nozione di pertinenza o qualifica come interventi di risanamento conservativo? Ecco la risposta del Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 30/05/2025

Chiusura del balcone ed edilizia libera

Quanto alla pretesa di ricondurre l’intervento di chiusura del balcone alla nuova fattispecie di edilizia libera introdotta con la lett. b-bis) dell’art. 6, comma 1, TUE (VEPA e vetrate panoramiche amovibili), il Collegio è stato netto: tale norma non era in vigore all’epoca dei fatti, ma anche se lo fosse stata, non sarebbe applicabile, in quanto l’intervento ha comportato la creazione di superfici e volumi pienamente abitabili e stabili, incompatibili con la disciplina delle strutture temporanee e removibili.

La documentazione fotografica dimostra infatti che il proprietario non si è limitato ad installare sul balcone vetrate amovibili panoramiche e trasparenti, in funzione di temporanea protezione degli agenti atmosferici, ma ha completamente chiuso con muratura e vetri un’ampia zona del pianterreno.

È stato quindi incrementato significativamente lo spazio utilizzabile al piano terra dell’edificio, del quale si è modificata anche la sagoma esterna, alterando la fisionomia architettonica dell’intero edificio. Questo esclude, evidentemente che l’intervento in questione possa essere qualificato eventualmente come risanamento conservativo, posto che esso non ha affatto conservato, né restaurato il precedente organismo edilizio, ma lo ha sensibilmente innovato.

Il ricorso è stato quindi respinto: le opere erano state realizzate in difformità dalla licenza edilizia rilasciata, confermando la piena legittimità dell’ordine di demolizione emesso dall’Amministrazione.

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