Nel 2001 il contribuente riceveva il parere favorevole anche dai Giudici di II grado e una volta decorsi i termini per l’impugnativa in Cassazione, nel 2003 presentava il rimborso dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per il periodo 1996-2002.
Secondo il comune il rimborso dell’ICI non è retroattivo ovvero il contribuente non può richiedere il rimborso su tutto il periodo 1996-2002 bensì esclusivamente per il triennio antecedente all’istanza prodotta.
Il ricorso del Comune di Positano si fonda essenzialmente su tre motivi:
- con il primo motivo il Comune lamenta l’omessa e/o comunque insufficiente e carente motivazione sui punti decisivi della controversia, nonché l’insufficiente motivazioni dei giudici di II grado che si sono limitati a riferire la bontà dell’operato dei primi giudici, senza riferire di una norma, di un principio, del perché i primi giudici avrebbero operato correttamente
- con il secondo motivo il Comune denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 secondo cui la la diminuzione della rendita catastale ha efficacia solo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’annotazione nei registri catastali.
- con il terzo motivo il Comune denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del medesimo D.Lgs. 504/1992 secondo cui Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
a cura di Vincenzo
Palumbo