Il collaudo statico: requisiti, normativa, tempistiche e adempimenti

Sulla base dell’attuale approccio normativo, il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono ...

16/03/2016

Sulla base dell’attuale approccio normativo, il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.
La definizione data ha una valenza del tutto generale e nel caso di specie è necessario indicare:

  • quale opera deve essere sottoposta a collaudo statico;
  • in cosa si concretizza il giudizio sulle prestazioni e sul comportamento.

In questo articolo sarà affrontato il collaudo delle strutture di calcestruzzo armato normale, ossia quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono a una funzione statica.

L’evoluzione della norma e della giurisprudenza, nonché il finalismo e ratio delle leggi tecniche, hanno condotto verso la necessità di dare specifico risalto all’aspetto funzionale: ogni qual volta si realizzano strutture di calcestruzzo armato normale, siano esse semplici o complesse, singole o plurali, purché assolvano ad una funzione statica nell’ambito del manufatto, deve procedersi al collaudo statico. Deve essere eseguito il collaudo statico anche se non si tratta di un complesso di strutture, ma di una sola struttura, al pari dell’architrave di una porta o di un solaio.

Giudizio del collaudatore

Il giudizio di cui il collaudatore deve convincersi riguarda la sicurezza e la stabilità dell’opera nel suo complesso: tali caratteristiche, in linea generale, accertate tramite la verifica di rispondenza della costruzione ai requisiti previsti in progetto ed alle norme tecniche, si traducono nella garanzia della sicurezza e della conseguente pubblica e privata incolumità.

Tipologie di opere e Adempimenti

Il collaudo statico, in generale, è necessario per tutte le strutture la cui sicurezza interessi la pubblica incolumità. Le opere possono essere, sostanzialmente, di due tipi: opere pubbliche e opere private. La distinzione è necessaria in quanto vi sono delle differenze sia in relazione alle opere da collaudare sia in merito alla procedura da seguire.

Gli adempimenti del collaudo sono prescritti, sia per le opere pubbliche che per le private, dal Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e, nello specifico, in relazione alle opere pubbliche, l’articolo di riferimento sancisce:
Art. 63 (L) – Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata Legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145
”.

Premesso che la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 è stata abrogata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che il relativo regolamento di attuazione è il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, all’art. 216 del regolamento si legge:
Art. 216 – Nomina del collaudatore (art. 188, D.P.R. n. 554/1999)
<…omissis…>
8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
<…omissis…>

Il “collaudo” di che trattasi è quello tecnico-amministrativo, da differenziare dal “collaudo statico” esplicitamente indicato: contrariamente al collaudo (tecnico-amministrativo), il collaudo statico non è un atto provvisorio ed una volta emesso il relativo certificato costituisce atto definitivo.

In merito alle opere eseguite per conto dei privati, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, il collaudo statico è regolamentato dall'art. 67 del Testo Unico per l’Edilizia. Tale articolo è applicabile secondo le condizioni specificate dall’art. 53, comma 1 (opere in conglomerato cementizio normale) del D.P.R. n. 380/2001. Indipendentemente dalla specifica procedura di collaudo, le opere di calcestruzzo armato normale, ai sensi dell’art. 67 del T.U.E., sono tutte soggette a collaudo, senza esclusioni.

Il collaudo statico delle strutture in cemento armato

Il Collaudo Statico
delle strutture in cemento armato

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Nomina del collaudatore

Relativamente alle opere pubbliche, il collaudatore (statico) è uno dei membri della commissione di collaudo: i requisiti che egli deve possedere sono i medesimi delle opere per conto di privati.

Per le opere private, il collaudatore, nominato dal committente, è uno dei professionisti che intervengono durante la realizzazione dell’opera: la sua figura è terza sia alla progettazione dell’opera che alla sua realizzazione. La norma differenzia fra due specifiche situazioni e precisamente:

  • il committente incarica una ditta per l’esecuzione, ossia non esegue in proprio la struttura;
  • il committente esegue in proprio la struttura, ossia committente e costruttore coincidono.

Nel secondo caso, ossia con l’esecuzione in proprio della struttura da parte del committente, lo stesso (committente-costruttore) non può scegliere direttamente ed autonomamente il collaudatore ma è tenuto a chiedere all’ordine professionale provinciale degli ingegneri o degli architetti la indicazione di una terna di professionisti fra i quali scegliere ed incaricare il collaudatore. Il committente, quindi, provvede all’atto di nomina del collaudatore: l’atto di nomina deve essere prodotto per iscritto e trasmesso allo sportello unico per l’edilizia unitamente all’accettazione scritta dell’incarico da parte del collaudatore ed una dichiarazione, dello stesso (collaudatore), sul possesso dei requisiti per l’esecuzione del collaudo.
La trasmissione dei suddetti documenti ed atti è fatta, a cura del Direttore dei Lavori, allo sportello unico per l’edilizia prima della esecuzione dei lavori medesimi.

Requisiti del collaudatore

Il collaudatore deve possedere dei requisiti per poter accettare la nomina da parte del committente. Tali requisiti sono:

  • essere un ingegnere o un architetto;
  • essere iscritto al relativo albo professionale da almeno dieci anni;
  • essere estraneo, ossia non essere intervenuto in alcun modo, nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera da collaudare.

Sulla base dell’attuale approccio normativo, il collaudatore deve possedere un ulteriore condizionato requisito: ossia, nel caso in cui il committente esegue in proprio la struttura, in tale condizione il collaudatore può accettare la nomina solo se il proprio ordine professionale lo ha indicato nella terna di nomi richiesta dal committente/costruttore (il “condizionato requisito” è l’essere stato indicato fra la terna di nomi da parte dell’ordine professionale).

Tempistica del collaudo

La nomina del collaudatore da parte del committente deve esser fatta prima dell’inizio delle opere: la nomina, l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione di possesso dei requisiti del collaudatore medesimo devono essere trasmesse allo sportello unico per l’edilizia, a cura del direttore dei lavori, prima dell’inizio degli stessi.

Le operazioni tecniche di collaudo possono essere condotte secondo due diverse modalità:

  • completata la copertura dell’edificio, dopo la comunicazione del direttore dei lavori al collaudatore;
  • durante la realizzazione dell’opera per tutti quegli elementi che con il prosieguo dei lavori non sono più ispezionabili, controllabili e collaudabili o per difficoltà tecniche e complessità esecutive.

Il collaudatore, in ogni caso, ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo dopo la comunicazione di ultimazione delle opere da parte del direttore dei lavori. Entro il termine dei 60 giorni, il collaudatore deve esperire tutte le operazioni tecniche necessarie ad emettere il certificato di collaudo: redatto il certificato di collaudo in tre copie, il collaudatore provvede alla trasmissione dello stesso all’Ufficio Regionale (del Genio Civile) e ne dà, contestualmente, comunicazione allo sportello unico per l’edilizia del comune territorialmente competente.

Necessità del collaudo

Il collaudo è necessario, e nel tempo anteriore, alla messa in esercizio delle opere. Per tutte le opere il cui uso richieda il certificato di agibilità o di abitabilità da parte del Comune, è necessario il certificato di collaudo.

Adempimenti del collaudo statico

Gli adempimenti tecnici hanno quale finalità la formazione del giudizio tecnico del collaudatore circa la collaudabilità dell’opera. In buona sostanza, si tratta di valutare la stabilità e sicurezza dell’opera nel suo complesso, ossia struttura in elavato-opera di fondazione-volume significativo di terreno, al fine di riscontrare la rispondenza con i requisiti prestazionali (in particolare con la vita nominale, la classe d’uso, il periodo di riferimento e le azioni di progetto). Il collaudatore deve:

  • esaminare l’impostazione generale del progetto dell’opera, del calcolo, delle azioni di progetto, della componente geotecnica e delle indagini eseguite in fase di progettazione e realizzazione dell’opera;
  • esaminare la relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori;
  • ispezionare l’opera nelle fasi costruttive verificando la conformità dell’eseguito al progetto esecutivo (ispezioni da eseguirsi alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore);
  • esaminare i certificati delle prove sui materiali (calcestruzzo e acciaio) riscontrandone la conformità alle norme ed eseguendo, se del caso, prove complementari;
  • esaminare le prove di carico (fatte eseguire dal direttore dei lavori su indicazione del collaudatore), in particolare quelle sui pali di fondazione, se presenti;
  • convalidare i documenti di controllo qualità ed il registro delle non conformità per le opere realizzate in procedura di garanzia di qualità (comunicando le conformità irrisolte, previa interruzione delle operazioni di collaudo, al responsabile del sistema qualità, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore per l’adozione delle azioni correttive);
  • acquisire la documentazione tecnica di origine relativa ai dispositivi di isolamento sismico, se presenti, con la possibilità di disporre l’esecuzione di prove per la caratterizzazione dinamica del sistema di isolamento, e i certificati relativi a:
  • prove sui materiali;
  • qualificazione dei dispositivi;
  • prove eseguite in cantiere dal direttore dei lavori;
  • eseguire accertamenti, studi, indagini e sperimentazioni mediante:
  • prove di carico;
  • prove sui materiali in opera;
  • monitoraggio programmato della struttura (anche dopo il collaudo).

Adempimenti amministrativi

Gli adempimenti amministrativi hanno quale finalità la verifica e l’accertamento dell’avvenuto rispetto:

  • delle prescrizioni tecniche atte ad assicurare la pubblica incolumità;
  • delle procedure previste per le strutture.

In generale, quindi, il collaudatore è tenuto alla verifica dell’avvenuto rispetto delle prescrizioni formali della progettazione strutturale con specifica attenzione all’iter seguito per la denuncia dei lavori ed alla relazione a strutture ultimate e, se del caso, ai manufatti provenienti da produzioni in serie in stabilimento.

A cura dell'Ing. Gianni Michele De Gaetanis

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