Inarcassa: Abolito il 4% sul fatturato estero

Società di ingegneria, studi associati e professionisti dovranno versare a Inarcassa il contributo oggettivo del 4% solo per le prestazioni svolte in Italia ...

26/08/2014
Società di ingegneria, studi associati e professionisti dovranno versare a Inarcassa il contributo oggettivo del 4% solo per le prestazioni svolte in Italia e non per quelle svolte all'estero.

Lo ha previsto una recente modifica al Regolamento di Previdenza per Architetti e Ingegneri con il quale si conclude una vicenda che trae le sue origini con la pubblicazione della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228 - G.U. n.302 del 29/12/2012 - S.O. n. 212) che, recependo alcune disposizioni comunitarie, aveva previsto l'inserimento del fatturato estero per il calcolo della base imponibile ai fini del versamento del contributo previdenziale integrativo.

Questa previsione aveva necessariamente avuto un impatto negativo sulla competitività dei professionisti italiani nel mercato esterno. Il problema era stato subito affrontato dall'OICE che sin da subito si era impegnata per giungere alla soluzione di una vicenda che avrebbe comportato un incongruo aggravio per i propri Associati.

Lo scorso 7 agosto, il Ministero del lavoro ha approvato una nuova modifica al Regolamento Inarcassa, sanando di fatto il problema normativo, ripristinando il livello di contribuzione originario ed evitando così una grave perdita di competitività all'estero. In particolare, con la modifica è stato introdotto l'art. 5.1 bis che prevede, anche a decorrere dal 1 gennaio 2013, che non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini I.V.A.", i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

A cura di Gabriele Bivona
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