L'Agenzia ha, innanzitutto, ricordato che la detrazione del 55 per cento, da ripartire in più anni, può essere utilizzata in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto 19 febbraio 2007.
L'art. 2 del suddetto decreto tra i soggetti ammessi alla detrazione contempla:
- le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Per la società istante, esercente l'attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, gli immobili oggetto del quesito rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali. Per tale motivo le spese relative alla esecuzione degli interventi su detti immobili non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.
L'Agenzia ha, infine, ricordato che per quanto concerne la detrazione del 36 per cento per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il legislatore, mediante una specifica disposizione (art. 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), ha esteso l'agevolazione agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile ristrutturato; in particolare, tale agevolazione spetta all'acquirente dell'immobile secondo specifiche modalità.
La mancanza di analoga disposizione, in materia di detrazione per gli interventi di recupero energetico, è un elemento induce a ritenere che l'agevolazione del 55%, nel silenzio della legge, non sia estensibile anche agli interventi sui beni merce nel senso prospettato dal contribuente.
A cura di Ilenia
Cicirello