Legge Europea 2013 bis: Ritardi dei pagamenti nei lavori pubblici

Il Consiglio dei Ministri, venerdì scorso, ha approvato un disegno di legge volto a recepire le normative più recentemente adottate a livello di Unione Europ...

11/11/2013
Il Consiglio dei Ministri, venerdì scorso, ha approvato un disegno di legge volto a recepire le normative più recentemente adottate a livello di Unione Europea e a chiudere svariate procedure d'infrazione al diritto UE, suscettibili di determinare sanzioni pecuniarie a carico del Paese.
Con il nuovo disegno di “legge europea 2013 bis” vengono introdotte nuove norme che:
  • aboliscono l’esonero di responsabilità del datore di lavoro, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel caso di delega di alcune delle sue funzioni;
  • rendono più compiutamente disponibili al pubblico i dati relativi al monitoraggio ambientale e consentono la partecipazione dei cittadini all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale che non siano già sottoposti a VIA;
  • migliorano la tutela contro l’inquinamento acustico;
  • prevedono l’obbligo per l’autore di un danno ambientale di ripararlo mediante il pieno ripristino della situazione antecedente il danno;
  • chiariscono alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2 dell’articolo 22 del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, viene espressamente detto che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepitio la direttiva 2011/7/UE.

Se il Governo ha ritenuto necessaria una legge è indubbio che il decreto non era valido per i lavori pubblici che avrebbero dovuto continuare ad utilizzare l’articolo 133 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006 (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) e gli articoli 142 (Ritardato pagamento), 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo) e 144 (Interessi per ritardato pagamento) del Regolamento n. 207/2010.
Non v’è dubbio, quindi, che sia la circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 23 gennaio 2013 sia la delibera della Corte dei Conti del 14 marzo 2013, come avevamo fatto precedentemente notare, non bastavano per far applicare anche ai lavori pubblici la nuova disciplina sulle transazioni commerciali introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 ed è indubbio che dicevamo bene quando affermavamo che l'Italia è dotata di un codice (D.Lgs. n. 163/2006) e di un regolamento (D.P.R. n. 207/2010) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dunque di una lex specialis) e non era possibile, a nostro avviso, derogare alle stesse senza uno specifico intervento normativo.

Oggi, con le nuove disposizioni introdotte dalla legge europea 2013-bis, viene precisato che le norme sulle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si applicano anche ai lavori pubblici e che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

Tale soluzione continuerà a far nascere dubbi interpretativi e difficoltà di lettura e ci chiediamo perché il governo non abbia deciso di modificare gli articoli del Codice e del Regolamento sui ritardi nei pagamenti per adeguarli alla nuova disciplina sulle transazioni commerciali dettata dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012

A cura di Paolo Oreto

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