Manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo: presentato alla Camera il disegno di legge

Il 12 febbraio scorso il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3209 recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei ...

02/03/2010
Il 12 febbraio scorso il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3209 recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione".
Il provvedimento era stato già varato nel Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 e contiene, tra l'altro, alcune norme in materia di rapporti della PA con cittadini ed imprese tra le quali quelle relative all'Edilizia.

In particolare nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, alcuni interventi edilizi quali:
  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Ricordiamo che, successivamente all'approvazione del 12 novembre da parte del Consiglio dei ministri è nato un generale malcontento che ha portato il Consiglio nazionale degli Architetti, il Consiglio nazionale degli Ingegneri e Federarchitetti a contestare il provvedimento stesso con note indirizzate al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta che hanno avuto immediato riscontro da parte del Ministro stesso con una risposta in cui ha accolto le preoccupazioni manifestate rispondendo che le questioni avanzate saranno approfondite coinvolgendo gli Uffici del Ministro della Semplificazione normativa, Roberto Calderoni, che hanno proposto l'inserimento della norma in questione.
Malgrado le buone intenzioni e le buone risposte, non si è verificato nulla ed il provvedimento è, ora, in attesa di essere assegnato alle Commissioni parlamentari competenti.

A cura di Paolo Oreto
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